Sentenza n. 2004/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti del Comune di Pietrasanta relativi alla rideterminazione e al differimento delle scadenze delle concessioni demaniali marittime, nonché all’avvio del procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La concessionaria ha impugnato gli atti comunali che avevano rideterminato o differito la scadenza del rapporto concessorio e, con motivi aggiunti, gli atti del 2023 e del 2024-2025 relativi alla scadenza al 30 settembre 2027 e all’avvio delle procedure di gara. Ha sostenuto che la concessione, originata prima del 7 dicembre 2000, fosse un rapporto di durata indefinita e che non le dovessero applicarsi i principi di concorrenza e trasparenza, la direttiva 2006/123/CE, la disciplina nazionale di cessazione delle concessioni e i principi dell’Adunanza Plenaria. Ha chiesto l’accertamento di tale qualificazione e, previa disapplicazione delle norme nazionali ritenute incompatibili con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il rilascio di titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità. Nei motivi aggiunti ha inoltre domandato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente aveva depositato una dichiarazione attestante il venir meno dell’interesse alla decisione; il Comune ne aveva preso atto. Non sono state quindi esaminate nel merito le contestazioni sugli atti comunali né le richieste di rinvio pregiudiziale o di rimessione alla Corte costituzionale. Spese compensate, in considerazione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Considerato che, alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, è venuto meno l’interesse alla decisione della causa, con l’effetto che può essere dichiarata la sopravvenuta improcedibilità, ritenendo il Collegio che le spese di giudizio possano essere compensate, stante la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia;
Il venir meno sopravvenuto dell’interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Considerato che, alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, è venuto meno l’interesse alla decisione della causa, con l’effetto che può essere dichiarata la sopravvenuta improcedibilità, ritenendo il Collegio che le spese di giudizio possano essere compensate, stante la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia;
La sopravvenuta improcedibilità è dichiarata con sentenza; nel caso concreto le spese sono state compensate per la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale.
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