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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22363/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa ai sensi dei principi richiamati. La sentenza di patteggiamento è stata quindi mantenuta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Dai passaggi riportati emerge che la difesa lamentava, in sostanza, vizi della motivazione della decisione di patteggiamento, sostenendo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e contestando il provvedimento conclusivo. La Corte rileva tuttavia che, nel giudizio ex art. 444 c.p.p., il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. I rilievi difensivi sulla motivazione non rientrano tra quelli deducibili in cassazione in tale sede. La sentenza impugnata, peraltro, aveva richiamato gli atti di indagine, escluso cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., qualificato correttamente il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e ritenuto congrua la pena concordata.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    ricorso avverso la sentenza di patteggiamento

    il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è proponibile solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    nel patteggiamento l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e la sentenza è sufficiente se contiene una succinta descrizione del fatto, la corretta qualificazione giuridica e la congruità della pena concordata.

  • art. 129 c.p.p.

    non emerge alcuna causa di proscioglimento

    il giudice deve verificare l'assenza di cause di proscioglimento evidenti anche nel procedimento di patteggiamento.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    il fatto è stato correttamente qualificato

    la fattispecie è stata ricondotta alla detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in forma non ulteriormente specificata nel testo, con corretto inquadramento giuridico del fatto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere adottata senza formalità.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di ragioni per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili solo i motivi espressamente previsti dalla legge; non sono ammissibili censure generiche sulla motivazione o sulla logicità della sentenza.
  • Nel patteggiamento il controllo giudiziale si concentra sulla validità dell'accordo, sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, sull'assenza di cause evidenti di proscioglimento e sulla legalità/congruità della pena.
  • La sentenza che recepisce il patteggiamento è motivata in modo sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, del fatto contestato, della sua qualificazione giuridica e della pena concordata.
  • L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano, senza formalità procedimentali ulteriori.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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