Ordinanza n. 834/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio di reiezione del ricorso di primo grado e provvedimenti impugnati in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 8735/2025, chiedendo in via incidentale la sospensione della sua efficacia e degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate necessitano di un sollecito approfondimento nel merito, a cognizione piena. Sono richiamate precedenti ordinanze della stessa Sezione, relative a questioni analoghe, che avevano accolto istanze cautelari sulla base dell’esigenza di mantenere integra la situazione controversa nelle more della decisione di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti della sentenza appellata e l’esecutività dei provvedimenti impugnati in primo grado. La decisione è stata fondata sul richiamo a precedenti ordinanze della stessa Sezione riguardanti questioni analoghe: il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento sollecito e pieno nel merito e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha considerato opportuno mantenere integra la situazione di fatto e di diritto nelle more della decisione. È stata fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la decisione sulla sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le questioni dedotte richiedono un sollecito approfondimento con cognizione piena, il giudice può sospendere gli effetti della sentenza di primo grado e l’esecutività degli atti impugnati, rinviando la definizione della controversia alla fase di merito.
- Nel bilanciamento cautelare, l’esigenza di mantenere integra la situazione controversa può giustificare l’accoglimento della sospensione degli effetti della sentenza e degli atti impugnati fino alla decisione di merito.
- La pendenza della fase cautelare non pregiudica la decisione sul merito: l’accoglimento della misura interinale è compatibile con la fissazione di una successiva udienza pubblica per la cognizione piena.
Come è indicizzato
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