Sentenza n. 3410/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n° 2322/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2322/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza in relazione a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, munita di formula esecutiva, ritualmente notificata al Ministero e passata in giudicato. Il titolo aveva accertato il diritto delle ricorrenti a usufruire della carta elettronica per la formazione del docente per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Le ricorrenti hanno inoltre formulato una domanda risarcitoria, non specificamente allegata né provata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato, poiché il titolo era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'Amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'iter esecutivo. È stato assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti, comprensivi degli accessori già riconosciuti nel titolo giudiziale. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. La domanda risarcitoria è stata respinta perché generica e priva di allegazioni probatorie. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza al giudicato e imporre all'amministrazione l'esecuzione del titolo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di provvedimenti giudiziari; il suo decorso consente di accertare l'inadempimento esecutivo.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione
La sentenza di cognizione aveva già riconosciuto gli accessori sulle somme dovute; il giudice dell'ottemperanza ne dispone l'esecuzione senza procedere a una nuova liquidazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il mancato pagamento di una somma liquidata da una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata e seguito dal decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche, integra inottemperanza quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto, neppure parzialmente.
- Quando il titolo giudiziale ha già riconosciuto interessi o rivalutazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinarne l'esecuzione nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal giudicato, senza rimettere in discussione la liquidazione effettuata dal giudice della cognizione.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, stabilendo modalità e termine per l'intervento sostitutivo.
- La domanda risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza deve essere specificamente allegata e supportata da prova del danno; in mancanza, può essere respinta per genericità e difetto di prova.
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