Corte di giustizia, Sentenza C-386/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019. — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamenti (UE) nn. 1303/2013, 1379/2013 e 508/2014 – Organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell’acquacoltura – Piani di produzione e di commercializzazione – Sostegno finanziario per l’elaborazione e l’attuazione di tali piani – Condizioni di ammissibilità delle spese – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Mancata previsione, nel diritto nazionale, della facoltà di presentare una domanda di sostegno. — Causa C-386/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il FEAMP deve finanziare la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori, sicché gli Stati membri devono attivare nel proprio ordinamento la relativa procedura di domanda. Al tempo stesso, ha escluso che l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 508/2014 attribuisca direttamente un diritto soggettivo al contributo, perché il sostegno resta subordinato a condizioni ulteriori e a scelte attuative nazionali. Infine, ha affermato che la disciplina sulle operazioni già completate non impedisce il sostegno quando la domanda venga presentata dopo l’elaborazione e l’attuazione del piano.
Sostegno FEAMP ai piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori: obbligo degli Stati membri di prevedere la domanda di sovvenzione, assenza di effetto diretto dell’art. 66, par. 1, del regolamento n. 508/2014 e irrilevanza della presentazione della domanda dopo l’attuazione del piano
La questione giuridica
Se l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP imponga allo Stato membro di consentire la presentazione della domanda di sostegno per la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e commercializzazione; se tale disposizione attribuisca direttamente alle organizzazioni di produttori un diritto azionabile a ottenere il sostegno; e se l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento QSC osti alla concessione del sostegno quando la domanda è stata presentata dopo la preparazione e l’attuazione del piano.
Principio di diritto
L’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 va interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri a predisporre nel proprio ordinamento la possibilità per le organizzazioni di produttori di presentare domande di sostegno FEAMP per la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e commercializzazione; uno Stato membro non può respingere la domanda perché tale possibilità non era ancora stata formalmente prevista al momento della presentazione. Tuttavia, la disposizione non è sufficientemente incondizionata e precisa da attribuire direttamente alle organizzazioni di produttori un diritto immediatamente azionabile al contributo, poiché la concessione dipende anche da condizioni e determinazioni nazionali, e l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 non osta alla concessione del sostegno anche se la domanda è stata presentata dopo la preparazione e l’attuazione del piano.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1379/2013
- Articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013
- Articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013
- Articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 508/2014
- Articolo 66 del regolamento (UE) n. 508/2014
- Articolo 68 del regolamento (UE) n. 508/2014
- Regolamento (UE) n. 1380/2013
- Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1418/2013
Sostegno FEAMP ai piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) in una controversia tra un’organizzazione di produttori del settore pesca e il ministro competente olandese. Il tema è l’interpretazione del sistema di sostegno finanziario previsto dai regolamenti UE sulla politica comune della pesca e sul FEAMP per i piani di produzione e commercializzazione.
Fatti e procedimento principale
La PO Texel, organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento OCM, aveva presentato nel 2014 il proprio piano di produzione e commercializzazione, poi approvato dal ministro olandese e immediatamente attuato. Successivamente, nel 2015, ha chiesto una sovvenzione FEAMP per le spese sostenute per la preparazione e l’attuazione del piano, nonché per misure di commercializzazione. Il ministro ha respinto la domanda perché, al momento della presentazione, il diritto nazionale non prevedeva ancora la possibilità di inoltrare una simile richiesta e perché il piano era già stato elaborato e attuato.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013, che impone alle organizzazioni di produttori di trasmettere un piano di produzione e commercializzazione, di applicarlo dopo l’approvazione e di presentare una relazione annuale;
- l’articolo 66 del regolamento (UE) n. 508/2014, che prevede il sostegno FEAMP per la preparazione e l’attuazione di tali piani;
- l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, sulla non ammissibilità delle operazioni già completate;
- l’articolo 2, punto 14, del regolamento n. 1303/2013, che definisce l’operazione completata;
- l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013, in tema di attuazione nazionale e ammissibilità delle spese.
Prima questione: obbligo dello Stato membro di predisporre la domanda di sostegno
La Corte ha dato all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP un’interpretazione imperativa. L’uso del verbo “sostiene”, il contesto normativo, la finalità della riforma della PCP e la relazione con gli obblighi imposti dall’articolo 28 del regolamento OCM portano a ritenere che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per consentire alle organizzazioni di produttori di ottenere il sostegno. Ne consegue che uno Stato membro non può opporre il fatto di non aver ancora previsto, nel proprio ordinamento, la possibilità di presentare la domanda di sovvenzione al momento in cui questa è stata depositata.
La Corte osserva inoltre che l’inerzia delle autorità nazionali non rientra nel margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nell’attuazione dei programmi operativi. Gli Stati devono sì determinare criteri nazionali di ammissibilità e modalità operative, ma non possono svuotare di effettività il sostegno imposto dal diritto dell’Unione.
Seconda questione: assenza di effetto diretto dell’articolo 66, paragrafo 1
Pur essendo imperativo, l’articolo 66, paragrafo 1, non è stato ritenuto sufficientemente preciso e incondizionato per attribuire direttamente alle organizzazioni di produttori un diritto immediatamente azionabile alla sovvenzione. La Corte sottolinea che la stessa disposizione rinvia ad altre condizioni previste dal regolamento FEAMP, in particolare:
- la previa approvazione della relazione annuale di cui all’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento OCM;
- il limite massimo del 3% del valore medio annuo della produzione commercializzata;
- la necessaria determinazione, da parte degli Stati membri, dell’importo concreto del sostegno.
Per questo motivo non può parlarsi di effetto diretto pieno della norma. La Corte aggiunge che, in caso di impossibilità di ottenere tutela tramite interpretazione conforme del diritto nazionale, può eventualmente entrare in gioco la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione secondo la giurisprudenza Francovich.
Terza questione: domanda presentata dopo la preparazione e attuazione del piano
Quanto all’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento QSC, la Corte esclude che esso impedisca il finanziamento. La preparazione e l’attuazione del piano sono considerate un’azione continuata per l’intero periodo di programmazione, non una serie di operazioni isolate già “completate” nel senso della norma. Inoltre, leggere l’articolo 65, paragrafo 6, come ostativo al sostegno renderebbe in pratica impossibile applicare l’articolo 66, paragrafo 1, privandolo di efficacia utile.
Decisione e dispositivo
La Corte ha quindi risposto che:
- l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP osta al rifiuto di una domanda solo perché lo Stato membro non aveva ancora previsto la relativa procedura interna;
- la stessa disposizione non conferisce direttamente un diritto al sostegno finanziario;
- l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento QSC non impedisce la concessione della sovvenzione anche se la domanda è stata presentata dopo la preparazione e l’attuazione del piano.
Principi pratici per gli operatori
Per i professionisti emerge che il sistema FEAMP impone agli Stati membri una concreta predisposizione procedurale del sostegno, non potendo essi invocare il ritardo dell’attuazione nazionale per negare il contributo. Tuttavia, per il beneficiario non è sufficiente invocare direttamente l’articolo 66, paragrafo 1, quale base autonoma e immediata del diritto al pagamento, perché restano decisive le condizioni di attuazione nazionali e quelle fissate dal regolamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 19 dic 2019Corte di giustizia, Sentenza C-290/19
- Sentenza · 19 dic 2019Corte di giustizia, Sentenza C-502/19
- Sentenza · 19 dic 2019Corte di giustizia, Sentenza C-16/18
- Sentenza · 19 dic 2019Corte di giustizia, Sentenza C-168/18
- Sentenza · 19 dic 2019Corte di giustizia, Sentenza C-176/18
- Sentenza · 19 dic 2019Corte di giustizia, Sentenza C-236/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →