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Sentenza

Sentenza n. 3528/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 207/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 20 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202600310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 207/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente per complessivi euro 1.000,00. Ha chiesto altresì la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti: essa era redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e non indicava il TAR competente, gli estremi identificativi della sentenza civile da eseguire né la parte resistente. La ricorrente non era presente, tramite i propri difensori, alla camera di consiglio. Il Collegio ha ritenuto che tale assenza comportasse rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d’ufficio, escludendo l’obbligo di assegnare il termine previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. Sono state esaminate anche la possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso telematico, la sanabilità del vizio e la concessione dell’errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale. Ha affermato che l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede una procura speciale idonea a individuare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita. La procura generica può beneficiare dell’eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine soltanto quando il collegamento documentale consenta di ritenere certa la riferibilità della delega alla specifica controversia. Tale eccezione non opera, secondo il TAR, per una procura cartacea separata, successivamente trasformata in copia informatica e allegata a un ricorso nativo digitale: la mera unione telematica dei documenti non garantisce né la consapevolezza della parte circa il contenuto dell’atto cui il mandato si riferisce né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non potendo essere formata soltanto in occasione della notificazione o del deposito. Ha escluso inoltre la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la pronuncia dell’Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, al quale la parte avrebbe potuto attenersi con maggiore cautela. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura del difensore nel processo amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria adita.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando i difensori, pur presenti o convocati, non partecipino alla camera di consiglio, rinunciando implicitamente al contraddittorio.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione consente di considerare la procura formalmente apposta in calce, ma non elimina l’esigenza che essa contenga elementi sufficienti a identificare la specifica controversia e che sia preesistente o coeva al ricorso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del processo civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo sulla necessaria presenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è applicabile per sanare successivamente l’originaria mancanza o inidoneità della procura speciale, poiché tale requisito è richiesto a pena di inammissibilità del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è rimedio eccezionale; non opera quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte ha scelto quello meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Le disposizioni sul patrocinio impongono, in via generale, la difesa tecnica nel processo amministrativo, giustificando la richiesta di un adempimento specifico e diligente nella formazione della procura speciale.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento della pretesa all’attribuzione della Carta elettronica del docente, ma non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità processuale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente determinato l’oggetto della controversia, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria adita; una formula meramente generica riferita a un futuro ricorso per ottemperanza non soddisfa tale requisito.
  • La procura redatta su foglio cartaceo separato e depositata telematicamente come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa valida, per il solo collegamento telematico dei documenti, come procura speciale apposta in calce: devono comunque risultare elementi idonei a collegarla alla specifica controversia e la procura deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso.
  • La procura speciale deve esistere al momento della proposizione del ricorso; la sua mancanza o inidoneità originaria non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 c.p.a. e dell’art. 182, comma 2, c.p.c.
  • L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando la parte disponeva di parametri interpretativi utili per orientare la propria condotta processuale e ha scelto l’indirizzo meno prudente; la successiva pronuncia dell’Adunanza plenaria che confermi un indirizzo già esistente non integra, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
  • L’obbligo di assegnare alle parti un termine per il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. non opera quando i difensori della parte non partecipano alla camera di consiglio, poiché tale comportamento è interpretato come rinuncia implicita alla facoltà di interloquire sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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