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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27643/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello era stata emessa una sentenza di parziale riforma della decisione del Tribunale, con applicazione della pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in relazione al reato di rapina. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La doglianza è stata ritenuta del tutto generica e comunque riferita a un profilo non deducibile in cassazione quando attenga a motivi rinunciati o a censure sulla quantificazione della pena non sfociate in illegalità della sanzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo questioni sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione. Poiché la richiesta del ricorrente riguardava la mancata applicazione di una attenuante non compresa nell'accordo e precedente allo stesso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis è limitato a censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024

    richiamata dal ricorrente per sostenere l'applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto, ma la Corte osserva che essa era precedente all'accordo e non ne faceva parte.

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102

    precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui, nel concordato in appello, non sono ammissibili doglianze su motivi rinunciati o su vizi di pena che non si traducano in illegalità della sanzione.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidano sulla formazione del consenso delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e sentenza; non è invece consentito trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione dei motivi rinunciati.
  • Le censure concernenti la determinazione della pena sono deducibili in cassazione solo quando la sanzione sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; semplici contestazioni sulla misura della pena, in assenza di illegalità, sono inammissibili.
  • La richiesta di applicare un'attenuante non inclusa nell'accordo concluso ex art. 599-bis c.p.p. non può essere veicolata in cassazione come motivo di violazione di legge, se essa attiene a un profilo già oggetto di rinuncia o comunque estraneo al contenuto dell'accordo.
  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza emessa a seguito di concordato in appello, resta preclusa anche la deduzione della mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti specificamente riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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