Cassazione Penale, Ordinanza n. 14740/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che, riformando quella di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato contestato in materia di armi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 4, comma 3, l. n. 110/1975. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e dirette, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito, osservando che la corte territoriale aveva già motivato in modo ampio sull'esclusione della causa di non punibilità e dell'attenuante, valorizzando la gravità della condotta intimidatoria posta in essere mediante uso di coltello, la personalità dell'imputato, la non occasionalità della violazione e un precedente penale con già fallite occasioni di reinserimento sociale.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito escluda, con apprezzamento adeguato e non illogico, la tenuità in ragione della gravità concreta della condotta e della personalità dell'imputato.
art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975
L'ipotesi attenuata in materia di armi deve essere esclusa quando il giudice di merito evidenzi profili di notevole gravità della condotta e della non occasionalità della violazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le doglianze che si limitano a sollecitare una diversa valutazione del merito, a fronte di una motivazione di appello ampia e non manifestamente illogica, sono inammissibili in cassazione.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere confermato quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti di gravità della condotta, tra cui modalità intimidatorie dell'azione, personalità dell'agente e non occasionalità dell'illecito.
- L'attenuante speciale prevista in materia di armi non può essere invocata in modo apodittico, ma richiede una specifica critica alle ragioni di gravità poste dal giudice di merito a fondamento del diniego.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in assenza di elementi escludenti la colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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