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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34642/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una donna che assumeva di aver riportato danni per il morso di un cane indicato come di proprietà dell'altra parte. Il giudice di primo grado accolse la domanda e la decisione fu confermata in appello. Il soccombente in appello ricorse per cassazione deducendo tre censure: (1) omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalle risultanze dell'anagrafe canina prodotte in giudizio, dalle quali sarebbe emerso che egli possedeva solo due cani di razza Border Collie e non un cane meticcio; (2) violazione dell'art. 221 c.p.c., sostenendo che la querela di falso era stata proposta per contestare la veridicità dell'attribuzione di proprietà dell'animale e che il capitolato testimoniale era diretto a ricostruire le indagini sul punto; (3) violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 115 c.p.c., per il mancato accoglimento delle richieste di prova orale e di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile sia per il divieto di censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., sia per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stati riprodotti nel ricorso i documenti richiamati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., perché non erano riportati il contenuto della querela di falso e dei capitolati istruttori. Il terzo motivo è stato considerato manifestamente inammissibile per la stessa ragione; inoltre la Corte ha precisato che la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non era pertinente, poiché le doglianze sulla valutazione delle prove attengono al libero convincimento del giudice e non configurano, di regola, violazione di norme processuali deducibile come error in procedendo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il ricorrente non può proporre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. senza indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso nella doppia conforme se non si dimostra la diversità delle rationes fattuali delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    i motivi fondati su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non riproduce il contenuto rilevante degli atti e non ne indica con precisione la collocazione nel fascicolo e la sequenza processuale.

  • art. 221 c.p.c.

    la sua evocazione è irrilevante se la censura non è specificamente e correttamente autosufficiente rispetto al contenuto della querela di falso e dei documenti richiamati.

  • art. 24 Cost.

    la generica invocazione del diritto di difesa non supera le preclusioni e i requisiti di specificità richiesti nel giudizio di cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione della norma è deducibile solo se il giudice dichiari di non voler osservare la regola di disponibilità della prova o utilizzi prove non introdotte dalle parti, non quando semplicemente valuti diversamente le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    la diversa valutazione delle prove rientra nel libero convincimento del giudice di merito e non integra, di per sé, violazione di legge.

  • art. 210 c.p.c.

    la mancata ammissione dell'ordine di esibizione è stata dedotta, ma il motivo è risultato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale.

  • art. 83 d.l. n. 18 del 2020

    richiamato per la sospensione dei termini processuali disposta in ragione dell'emergenza pandemica.

  • art. 36 d.l. n. 23 del 2020

    richiamato, insieme all'art. 83 d.l. n. 18/2020, quale fonte della sospensione dei termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, legittima il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi che denunciano omesso esame di un fatto decisivo sono inammissibili in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
  • I motivi che si fondano su documenti o atti del giudizio di merito devono rispettare il principio di autosufficienza: il ricorrente deve riprodurre il contenuto rilevante degli atti e indicarne con precisione la collocazione processuale e documentale.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non è configurabile quando si contesta soltanto la valutazione comparativa delle prove compiuta dal giudice di merito; in tal caso la censura attiene, al più, al vizio motivazionale nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto o disattende il principio del libero convincimento in presenza di una deroga normativa, non quando opera una scelta di attendibilità tra prove contrastanti.
  • La querela di falso e le istanze istruttorie devono essere specificamente richiamate e trascritte nel ricorso per cassazione, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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