Cassazione Penale, Ordinanza n. 40287/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna. Il fatto concreto, per come emerge dall'ordinanza, riguarda una rapina per la quale la difesa censurava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: si deduceva vizio di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità della rapina nella sua massima estensione. In sostanza si contestava che la Corte territoriale avesse riconosciuto l'attenuante ma ridotto la diminuzione in misura inferiore al massimo, ritenendo già valorizzati alcuni profili di modesta gravità anche nella concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la graduazione della pena, comprese le diminuzioni per circostanze attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché esercitato secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretto da motivazione non arbitraria o illogica. Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è stata reputata congrua, perché aveva spiegato che la riduzione per la lieve entità era stata contenuta in ragione del fatto che i profili di modesta gravità erano stati già considerati anche per le attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
richiamato come parametro per l'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena da parte del giudice di merito
art. 133 c.p.
richiamato come parametro per la graduazione del trattamento sanzionatorio e la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della pena
art. 62-bis c.p.
implicitamente richiamato dalla menzione delle attenuanti generiche, già valorizzate nella sentenza impugnata
art. 62 c.p.
richiamato in via sostanziale dalla deduzione relativa alla circostanza attenuante della lieve entità della rapina, intesa come attenuante speciale operante sul trattamento sanzionatorio
art. 606 c.p.p.
evocato implicitamente dal motivo di ricorso per vizio di motivazione, ritenuto inidoneo a fondare una nuova valutazione della congruità della pena
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La determinazione della pena base e la misura delle diminuzioni o degli aumenti per circostanze attenuanti e aggravanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, purché esercitato in coerenza con i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione risulti arbitraria o sorretta da un ragionamento manifestamente illogico.
- La motivazione sulla quantificazione della diminuzione per una circostanza attenuante è sufficiente quando richiami gli elementi ritenuti decisivi e spieghi perché taluni profili di minore gravità siano già stati considerati in altro passaggio del trattamento sanzionatorio.
- La censura che mira esclusivamente a ottenere la massima estensione della riduzione per una attenuante speciale, senza evidenziare un reale vizio logico o giuridico della motivazione, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
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