Sentenza n. 851/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - del silenzio inadempimento, ovvero del silenzio rifiuto, formatosi, sul procedimento di secondo avviato dietro l'istanza della Ipas s.p.a. del 19.12.2024. cui seguiva, in data 23.12.2024, la sospensione dei dinieghi resi dalla P.A. resistente il 06.12.2024, nonché comunicazione di preavviso di rigetto, sull'originaria richiesta della ricorrente per l'installazione di impianti pubblicitari sul suolo comunale; nonché per l'accertamento e la declaratoria - del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, in riscontro alla formulata richiesta, dei provvedimenti amministrativi espressi, in ragione della sussistenza dei presupposti di legge; e per l'accertamento e la declaratoria - dell'obbligo dell'Amministrazione di rendere provvedimenti espressi, di assenso o diniego, sussistendone i requisiti normativi, in riscontro all'istanza della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento o silenzio-rifiuto del Comune sulle istanze per il rilascio di autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari su suolo comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle richieste di autorizzazione presentate per la collocazione di strutture pubblicitarie, nonché per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso di assenso o diniego. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato il provvedimento conclusivo, indicato in motivazione come provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione, determinando il venir meno dell’utilità della prosecuzione del giudizio. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse al ricorso, chiedendo tuttavia la condanna dell’amministrazione alle spese in ragione del ritardo nella conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’amministrazione ha adottato in corso di causa il provvedimento conclusivo e la prosecuzione del giudizio sul silenzio non avrebbe arrecato alcuna ulteriore utilità alla ricorrente. Il Collegio ha precisato che l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione, ma anche fino al passaggio in decisione della controversia. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’amministrazione ha concluso il procedimento soltanto dopo la proposizione del ricorso e con notevole ritardo. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudizio perde utilità quando, in corso di causa, l’amministrazione adotta il provvedimento conclusivo.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione in corso di causa di un provvedimento espresso sull’istanza determina il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del ricorso, poiché viene meno l’utilità concreta della decisione sul silenzio.
- Le condizioni dell’azione, incluso l’interesse a ricorrere, devono permanere dal momento della proposizione del ricorso fino al passaggio in decisione della controversia; la loro sopravvenuta carenza comporta l’improcedibilità del giudizio.
- Quando l’amministrazione conclude il procedimento soltanto dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico dell’amministrazione, anche se il ricorso è dichiarato improcedibile.
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