Cassazione Penale, Sentenza n. 38802/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca della confisca dell'immobile di Boscoreale avanzata da Giuseppa Gallo. La ricorrente sosteneva che il testamento del marito non aveva disposto la nuda proprietà dell'immobile (limitandosi ad attribuire l'usufrutto alla moglie) sicché sulla nuda proprietà doveva applicarsi la successione legittima e spettarle un terzo; ha inoltre dedotto l'imprescrittibilità dell'azione di rivendica e l'impossibilità di usucapione. La Corte d'appello aveva ritenuto che la diversa interpretazione del testamento non potesse essere pronunciata in sede penale e che la ricorrente avrebbe dovuto agire in sede civile nei confronti dei coeredi; inoltre il giudice dell'esecuzione aveva parzialmente revocato la confisca solo in ordine all'usufrutto
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame preceduto dall'integrazione del contraddittorio: i soggetti che risultavano formalmente eredi dell'immobile, non previamente chiamati, devono essere notificati e posti in contraddittorio prima di decidere sull'opposizione alla revoca della confisca. L'annullamento è stato deciso per vizio procedurale (mancata estensione del contraddittorio), non per un pronunciamento definitivo sul merito della qualificazione testamentaria o sulla titolarità della nuda proprietà
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
norma di riferimento per il reato che ha determinato la confisca; contestualizza la misura patrimoniale oggetto di revoca
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
base formale del motivo di ricorso in Cassazione (vizio di motivazione/violazione di norme sostanziali o processuali)
artt. 948 e 1158 c.c.
richiamati dalla ricorrente in tema di diritti successori e azione di rivendicazione/usucapione; la Corte ha preso atto delle deduzioni ma ha deciso l'annullamento per vizio procedurale piuttosto che per valutazione sostanziale di queste norme
art. 240 c.p.
richiamato nel contesto delle norme penali connesse alla confisca; utilizzato a supporto delle questioni relative alla misura patrimoniale
art. 12-sexies d.l. n. 306/1992
normativa speciale richiamata nel contesto delle misure patrimoniali (confisca) applicabili in ipotesi di delitti gravi; utilizzata come riferimento normativo alle misure impugnate
art. 676 c.p.p.
disciplinando le opposizioni in sede di esecuzione, impone oneri di notifica/contestazione che il giudice dell'esecuzione deve osservare; la Corte ha richiamato tale norma per affermare l'obbligo di informare gli interessati non istanti
art. 667, comma 4, c.p.p.
discipline le formalità semplificate nel procedimento di esecuzione; la Corte ha evidenziato che, pur procedendo senza formalità, il giudice deve comunque notificare l'ordinanza e l'avviso di udienza agli interessati
art. 102 c.p.c.
richiamato in via analogica per la nozione di litisconsorzio necessario: la decisione sulla confisca può arrecare pregiudizio a titolari formali del bene e quindi impone il contraddittorio
art. 457 c.c.
principio di successione legittima come criterio suppletivo quando il testatore non ha disposto sulla totalità del patrimonio; invocato dalla ricorrente per sostenere che la nuda proprietà doveva essere attribuita secondo le regole della successione
art. 581 c.c.
richiamato nella ricostruzione delle quote ereditarie (determinazione delle quote tra coeredi), usato per sostenere che alla moglie spettava un terzo della nuda proprietà
Massime di principio
- Quando un terzo chiede la restituzione o la revoca di una confisca, chi risulti formalmente titolare del bene deve essere posto in contraddittorio: l'omessa notifica ai titolari formali è causa di nullità e comporta annullamento del provvedimento.
- Il giudice dell'esecuzione può decidere su istanze di revoca della confisca ma deve rispettare i principi del contraddittorio indicati dagli artt. 676 e 667 c.p.p.; le decisioni assunte senza avviso agli interessati sono rilevabili d'ufficio.
- La qualificazione e la ripartizione dei diritti successori (p.es. nuda proprietà vs usufrutto, attribuzione di quote ereditarie) restano tipicamente materia della competenza civilistica: il giudice penale/esecutivo dovrebbe evitare determinazioni definitive che incidono sui diritti di altri coeredi non partecipanti, a meno che questi non siano stati regolarmente chiamati in causa.
- L'imprescrittibilità dell'azione di rivendica non esclude l'obbligo di coinvolgere i coeredi nelle decisioni che possono pregiudicarne i diritti; pertanto la tutela civilistica resta una strada necessaria quando si pretende una riformazione della titolarità patrimoniale.
- Prassi consigliata: chi propone istanza di revoca della confisca deve verificare e sollecitare la chiamata in causa di tutti i titolari formali/possibili coeredi e, se necessario, promuovere parallelamente un'azione civile per ottenere il riconoscimento della quota ereditaria prima o insieme alla fase esecutiva.
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