Cassazione Civile, Ordinanza n. 04340/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione di deliberazioni regionali che consentivano la prosecuzione transitoria dell’esercizio della derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, subordinandola al pagamento di un canone aggiuntivo previsto dalla normativa regionale. La società concessionaria uscente chiedeva l’annullamento degli atti sia perché riteneva incostituzionale la disciplina regionale sul canone aggiuntivo, per contrasto con vari parametri costituzionali e con la disciplina statale ed eurounitaria, sia perché contestava la quantificazione provvisoria del canone, ritenuta metodologicamente, tecnicamente ed اقتصاديamente errata e fondata su un’analisi ritenuta inattendibile. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: 1) violazione di norme statali, costituzionali e del principio di legittimo affidamento, con richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 bis della legge regionale; 2) contrasto con direttive UE in tema di mercato elettrico e non discriminazione tra imprese; 3) violazione dei principi europei di incentivazione delle fonti rinnovabili e stabilità dei regimi di sostegno; 4) eccesso di potere giurisdizionale del TSAP per avere il giudice valutato il merito/congruità del canone anziché limitarsi al sindacato di legittimità; 5) violazione dei principi statali di onerosità e proporzionalità del canone, perché il criterio provvisorio era unico per tutti gli impianti e non teneva conto delle diverse caratteristiche e redditività dei siti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando la giurisprudenza già consolidata secondo cui la disciplina regionale dei canoni delle grandi derivazioni idroelettriche rientra nella competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, con possibilità per la Regione di determinare il quantum del canone nel rispetto dei principi fondamentali statali di onerosità e proporzionalità. Ha ribadito che il canone aggiuntivo non ha natura tributaria ma corrispettiva/indennitaria, essendo collegato alla prosecuzione della gestione da parte del concessionario uscente e all’utilizzo di impianti già ammortizzati; non sussiste disparità di trattamento né violazione dei principi europei invocati, perché la posizione degli ex concessionari che continuano a sfruttare l’impianto dopo la scadenza della concessione non è assimilabile a quella dei concessionari ancora in corso. Ha inoltre escluso che il TSAP abbia sconfinato nel merito amministrativo: il giudice amministrativo speciale si è limitato a verificare ragionevolezza e proporzionalità dell’atto, potendo disattendere le conclusioni del verificatore purché motivatamente. Infine ha ritenuto non violati i principi di proporzionalità e onerosità, poiché il canone provvisorio era giustificato dalla sua natura transitoria, dal successivo conguaglio e dall’adozione di un parametro oggettivo ritenuto non irragionevole. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 bis l.r. Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26
consente la prosecuzione transitoria della derivazione idroelettrica subordinandola al versamento di un canone aggiuntivo; la Corte ne esclude l’illegittimità costituzionale e ne riconduce la funzione a misura indennitaria e di riequilibrio.
art. 12, comma 8 bis, d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79
“stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti”
non impedisce alla Regione di prevedere un canone aggiuntivo; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui la successiva evoluzione normativa presuppone che norme regionali già esistenti possano continuare a operare.
artt. 3, 23, 41, 53, 97, 117 e 119 Cost.
le censure di violazione sono ritenute infondate; il canone aggiuntivo non viola uguaglianza, libertà di iniziativa economica, capacità contributiva, buon andamento né riparto di competenze.
art. 117 Cost.
non vi è contrasto con la normativa europea invocata né con i limiti della competenza regionale, nei termini affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
art. 360 n. 1 c.p.c.
invocato per denunciare l’eccesso di potere giurisdizionale; la Corte esclude che il TSAP sia sconfinato nel merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
base formale dei motivi di violazione di legge dedotti contro le sentenze del TSAP.
art. 201 t.u. 1775/1933
richiamato per delimitare i poteri del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ma la Corte afferma che il TSAP ha rispettato il perimetro del sindacato di legittimità.
art. 375 c.p.c.
la Corte disattende l’istanza di trattazione in pubblica udienza, ritenendo il ricorso definibile in camera di consiglio secondo la disciplina vigente.
art. 380 bis 1 c.p.c.
richiamato come forma ordinaria di trattazione camerale dei ricorsi non destinati a pubblica udienza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato se dovuto, con atto finale della Corte.
d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito in l. 11 febbraio 2019 n. 12
richiamato come conferma del criterio legislativo nazionale di canone aggiuntivo minimo unico, non come presupposto esclusivo della potestà regionale.
art. 89 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112
è evocato quale parametro dei principi fondamentali di onerosità e proporzionalità del canone di concessione.
Massime di principio
- Nella materia delle grandi derivazioni idroelettriche la Regione, nell’ambito della competenza concorrente in materia energetica, può determinare il canone di concessione, anche in misura aggiuntiva, purché rispetti i principi fondamentali statali di onerosità e proporzionalità rispetto allo sfruttamento della risorsa e all’utilità economica ricavata dal concessionario.
- Il canone aggiuntivo richiesto al concessionario uscente per la prosecuzione temporanea dell’esercizio dell’impianto non ha natura tributaria, ma corrispettiva/indennitaria, poiché remunera lo sfruttamento ulteriore della derivazione e la gestione di impianti ormai ammortizzati.
- Non sussiste violazione del principio di uguaglianza quando si confrontano situazioni non omogenee: gli ex concessionari che continuano a utilizzare l’impianto dopo la scadenza non sono comparabili ai concessionari ancora in corso di rapporto.
- Le direttive europee in materia di mercato elettrico e fonti rinnovabili non impediscono l’imposizione di un canone aggiuntivo agli ex concessionari che traggono un beneficio ulteriore dalla prosecuzione temporanea dell’attività, poiché tali principi non tutelano una permanenza gratuita nell’uso della risorsa pubblica oltre la scadenza della concessione.
- Il giudice amministrativo speciale, chiamato a giudicare sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, può verificare ragionevolezza, proporzionalità e coerenza tecnica della scelta, ma non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di opportunità o convenienza dell’atto.
- La consulenza/verificazione tecnica non vincola il giudice: le sue conclusioni possono essere disattese, purché il dissenso sia motivato e il giudice dia conto delle ragioni per cui ritiene preferibile un diverso apprezzamento tecnico.
- La natura provvisoria di un canone e la previsione di successivi conguagli possono giustificare l’adozione di un parametro oggettivo unitario, anche se in astratto sarebbe possibile una più fine differenziazione dei casi concreti.
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