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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33404/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Trento ha concesso la detenzione domiciliare rigettando invece l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale relativamente a pena di 1 anno e 6 mesi per reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta semplice. Il ricorrente denunciava errata applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza. Ha dedotto in particolare che il rapporto di collaborazione proposto presso la società immobiliare della moglie fosse adeguato (anche in ragione del trattamento pensionistico percepito), che fosse documentata attività riparatoria tramite atto di transazione con il curatore fallimentare, e che la scelta del rito (definizione ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) dimostrasse revisione critica dell'agire.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza, pur con motivazione stringata, abbia svolto un giudizio prognostico adeguato e non manifestamente illogico, valorizzando i precedenti specifici per bancarotta, l'assenza di regolare occupazione utile (escludendo l'attività presso la società della moglie in quanto affine al settore in cui sono maturati i reati), l'assenza di un progetto di attività socialmente utile e la carenza di elementi favorevoli attuali che giustificassero l'affidamento in prova. Ha inoltre escluso che elementi riferibili alla definizione del procedimento (transazione, scelta del rito) potessero prevalere sulla valutazione attuale del Tribunale di sorveglianza. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come presunta erronea applicazione; nel contesto la questione riguarda la valutazione dei presupposti per misure alternative e l'adeguatezza dell'attività lavorativa proposta rispetto al percorso di reinserimento.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiede che il ricorso per cassazione indichi con precisione i profili di vizio della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte ha richiamato il principio per dichiarare inammissibile l'impugnazione generica che non specifichi quali parti della motivazione siano viziate.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento/definizione del procedimento. La Corte ha osservato che la scelta del rito e la definizione del procedimento non sono, di per sé, elementi risolutivi rispetto alla valutazione attuale del Tribunale di sorveglianza circa la possibilità di affidamento in prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali; la Corte ha applicato tale disposizione per addebitare al ricorrente le spese in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa tali da giustificare il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio del Tribunale di sorveglianza sulle misure alternative è strumentalmente discrezionale e prognostico: va valutata l'attualità e la concretezza degli elementi favorevoli al reinserimento, non solo fatti passati o atti processuali che abbiano definito il procedimento.
  • La semplice proposta di collaborazione lavorativa non è sufficiente se il lavoro è nello stesso settore in cui sono maturati i reati: va valutata l'idoneità concreta dell'attività a prevenire il rischio di recidiva.
  • Elementi di riparazione (es. transazioni, risarcimenti) e la scelta del rito possono essere considerati, ma non prevalgono automaticamente sulla valutazione complessiva dell'attuale capacità di reinserimento.
  • Per impugnare con successo una motivazione ritenuta viziata in cassazione è necessario specificare puntualmente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., quale tipologia di vizio (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e in quale punto della decisione si riscontra, altrimenti il ricorso può essere dichiarato aspecifico e inammissibile.
  • La presenza di precedenti specifici per reati analoghi rappresenta un elemento rilevante nel giudizio prognostico e, da sola, può contribuire a negare le misure alternative se non accompagnata da chiari e attuali elementi positivi di rieducazione.
  • La motivazione del Tribunale di sorveglianza non deve essere necessariamente prolissa, ma deve dimostrare di avere considerato gli elementi previsti dalla legge e motivare in modo adeguato le ragioni del rigetto o dell'accoglimento della misura alternativa.

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