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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29781/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un gestore di un esercizio aperto al pubblico nel quale era stata contestata la raccolta e trasmissione telematica di scommesse per conto di un operatore estero, senza concessione e senza licenza di pubblica sicurezza. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità ma aveva concesso i doppi benefici di legge, subordinando la sospensione condizionale allo svolgimento di attività non retribuita per la collettività. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando dieci motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per asserita condanna per fatto diverso, sostenendo anche che il bookmaker estero fosse autorizzato nel paese d'origine; 2) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo e soggettivo, richiamando anche l'esito favorevole di un precedente riesame cautelare; 3) omessa declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese durante l'ispezione e confluite nel verbale di sequestro; 4-5) erronea qualificazione della condotta, che sarebbe stata mera messa a disposizione di apparecchiature per navigazione Internet e non raccolta abusiva di scommesse, con richiesta di disapplicazione dell'art. 88 TULPS per asserito contrasto con il diritto UE; 6) carenza di motivazione sul dolo; 7) omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 8) violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 9) diniego delle circostanze attenuanti generiche; 10) illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale allo svolgimento di lavori di pubblica utilità senza consenso espresso. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo corretta la ricostruzione dei giudici di merito e infondate le censure difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo dedotto fuori dai casi consentiti e comunque generico; il secondo motivo generico e manifestamente infondato, ribadendo che le decisioni cautelari reali non vincolano il giudizio di merito; il terzo motivo inammissibile per aspecificità e per mancata autosufficienza; il quarto e il quinto motivo inammissibili perché generici e manifestamente infondati, affermando che la raccolta abusiva di scommesse da parte di intermediario di bookmaker estero integra il reato quando manchi la licenza ex art. 88 TULPS o la prova della discriminazione subita dall'operatore estero; il sesto motivo inammissibile perché non devoluto in appello e comunque generico; il settimo motivo aspecifico, poiché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando la natura organizzata e non occasionale della condotta; l'ottavo motivo manifestamente infondato, perché il parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è autonomo motivo se non trasfuso in un vizio tipico; il nono motivo generico, in quanto in appello erano stati dedotti solo elementi di segno molto generale e il giudice può negare le attenuanti generiche anche sull'assenza di elementi positivi; il decimo motivo manifestamente infondato, poiché la richiesta di sospensione condizionale comporta l'accettazione implicita delle condizioni legali, compresi i lavori di pubblica utilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter, l. n. 401 del 1989

    la raccolta e trasmissione di scommesse per conto di bookmaker estero, senza il preventivo titolo autorizzativo richiesto dall'ordinamento interno, integra la fattispecie incriminatrice contestata

  • art. 88 TULPS

    la licenza di pubblica sicurezza è necessaria per l'attività di raccolta scommesse; il suo mancato rilascio legittima la configurazione del reato, salvo prova della discriminazione derivante da illegittima esclusione dell'operatore estero

  • art. 521 c.p.p.

    il principio di correlazione tra accusa e sentenza, se violato, configura una nullità a regime intermedio e non può essere dedotto per la prima volta in cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    è richiamato come parametro formale di deduzione della violazione di legge, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili o infondate

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    richiamato per la censura sul principio di correlazione e su asserite nullità processuali

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    parametro dei vizi di motivazione prospettati nei motivi del ricorso

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    invocato dalla difesa per sostenere la necessità di interrompere l'attività ispettiva e attivare le garanzie difensive in presenza di indizi di reità

  • artt. 350 e 357, comma 2, lett. b), c.p.p.

    richiamati per sostenere che le dichiarazioni dell'indagato avrebbero dovuto essere raccolte con le forme previste per la persona sottoposta a indagini

  • artt. 64 e 65 c.p.p.

    invocati per dedurre la violazione delle garanzie difensive nella raccolta delle dichiarazioni

  • artt. 179 e 191, comma 2, c.p.p.

    richiamati per sostenere l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di garanzie difensive

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta è organizzata e non occasionale, e il giudice non deve esaminare tutti i criteri dell'art. 133 c.p. se indica quelli ritenuti rilevanti

  • art. 133, comma 1, c.p.

    i criteri di valutazione dell'offesa vanno considerati per il giudizio sulla particolare tenuità, ma non occorre una disamina analitica di tutti gli indici se la motivazione indica quelli decisivi

  • art. 62-bis c.p.

    il giudice può negare le attenuanti generiche anche in assenza di elementi positivi; non è tenuto a confutare ogni deduzione difensiva

  • art. 164 c.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la subordinazione della sospensione condizionale

  • art. 165 c.p.

    la richiesta di sospensione condizionale implica l'accettazione delle condizioni legali ulteriori, tra cui lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività

  • art. 666, comma 6, c.p.p.

    richiamato impropriamente dalla difesa per questioni di merito, ma ritenuto inconferente in questa fase

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    richiamato impropriamente dalla difesa per questioni di merito, ma ritenuto inconferente in questa fase

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    concorre a rendere inammissibili le doglianze non dedotte nei gradi di merito

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    richiamato per affermare il limite alla proponibilità in cassazione di questioni non devolute in appello

  • art. 165 disp. att. c.p.p.

    il ricorrente ha l'onere di indicare e allegare gli atti rilevanti ai fini dell'autosufficienza del ricorso

  • art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    conferma il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e l'onere di puntuale indicazione degli atti

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • artt. 43 e 49 TFUE

    la difesa li invoca per sostenere il contrasto della disciplina nazionale con le libertà fondamentali dell'Unione, ma la Corte reputa la censura ultronea e comunque infondata nei limiti del caso concreto

  • art. 56 TFUE

    richiamato nel ragionamento sulla compatibilità eurounitaria della disciplina italiana sulle scommesse

Massime di principio

  • La raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero integra il reato quando il soggetto operante in Italia svolga un'attività di intermediazione o organizzazione della giocata e non si limiti a una mera trasmissione passiva di dati; in tal caso la necessità del titolo autorizzativo va verificata in capo all'operatore nazionale.
  • Chi invoca l'incompatibilità della disciplina italiana sulle scommesse con il diritto dell'Unione deve allegare e dimostrare la concreta discriminazione subita dall'operatore estero, ad esempio perché illegittimamente escluso dalla gara; in mancanza, la sola deduzione dell'autorizzazione ottenuta all'estero non è sufficiente.
  • Le decisioni assunte in sede cautelare reale, anche se favorevoli alla difesa, non vincolano il giudice del merito, che conserva piena autonomia nella valutazione del compendio probatorio.
  • La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è una nullità a regime intermedio e deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito; non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si deduce l'inutilizzabilità di un atto o il travisamento di un documento, occorre indicare puntualmente l'atto, allegarlo o chiederne l'acquisizione, e spiegare la decisività del vizio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione che valorizzi la natura organizzata e non occasionale della condotta; il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli indici dell'art. 133 c.p., ma solo quelli ritenuti rilevanti.
  • La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non costituisce, di per sé, un autonomo motivo di ricorso: in cassazione rileva soltanto se il preteso superamento del ragionevole dubbio si traduce in un vizio tipico della motivazione.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate anche in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
  • La richiesta di sospensione condizionale della pena implica l'accettazione delle condizioni legali ulteriori previste dall'art. 165 c.p., compresa la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, quando tale condizione sia imposta dal giudice.
  • La generica prospettazione di norme processuali dell'esecuzione non pertinenti al tema devoluto non consente di superare il controllo di ammissibilità in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personaleImpugnazioniSequestroParticolare tenuità del fattoPena e commisurazione
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

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