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Sentenza

Sentenza n. 1128/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’ottemperanza del giudicato di cui all’ordinanza del Tribunale Civile di Roma n. cronol. 38027/2023 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato accertato e dichiarato il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli odierni ricorrenti ed è stato ordinato al Ministero dell’Interno e, per esso, all’Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;

Giustizia amministrativa202513856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza del Tribunale Civile di Roma che aveva dichiarato la cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinato le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione obbligata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza dell’ordinanza del Tribunale Civile di Roma del 19 dicembre 2023, deducendo che, nonostante reiterati solleciti e una diffida del 5 marzo 2025, il Ministero dell’Interno e l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gazzo Veronese non avevano eseguito il giudicato, pur avendo ricevuto da oltre un anno gli atti da trascrivere. Hanno chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero ha resistito richiamando la nota comunale del 18 novembre 2025, secondo cui la persona indicata nell’ordinanza giudiziale come cittadino italiano non coincideva con quella risultante dall’atto di nascita, a causa di un errore materiale relativo ai dati anagrafici. Il Comune aveva quindi richiesto alla difesa dei ricorrenti di promuovere la correzione dell’errore materiale e di trasmettere successivamente l’ordinanza corretta, munita dell’attestazione di conformità all’originale e della certificazione di passaggio in giudicato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto che la mancata esecuzione dell’ordinanza civile fosse imputabile esclusivamente all’inerzia dei ricorrenti, i quali non avevano presentato l’istanza di correzione dell’errore materiale rilevato dall’Ufficiale dello Stato Civile. Il giudice ha precisato che la trascrizione degli atti di nascita e matrimonio conseguente al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non consiste in una mera iscrizione automatica, ma richiede verifiche sulla regolarità e completezza della documentazione. Era quindi giustificato il rifiuto di trascrivere una data di nascita erroneamente riportata nell’ordinanza giudiziale, poiché la trascrizione avrebbe attribuito a quel dato valore legale, determinando una possibile discordanza tra documenti identificativi e di viaggio e dati risultanti dai registri di stato civile. Prima dell’adempimento amministrativo doveva pertanto essere corretta l’ordinanza giudiziale. Il ricorso è stato respinto e le spese sono state compensate per la novità della questione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione non è tenuta a dare esecuzione a un provvedimento giudiziale quando quest’ultimo contiene un errore materiale nei dati identificativi essenziali del destinatario, tale da impedire la verifica dell’identità e la corretta esecuzione dell’ordine giudiziale.
  • La trascrizione nei registri dello stato civile degli atti relativi a soggetti ai quali sia stata riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis richiede verifiche amministrative sulla regolarità e completezza della documentazione e non costituisce una mera attività automatica o pedissequa.
  • È legittimo sospendere o rifiutare la trascrizione di un dato anagrafico erroneamente riportato nel provvedimento giudiziale quando la trascrizione gli attribuirebbe valore legale e potrebbe determinare l’incoerenza tra i registri dello stato civile e i documenti identificativi o di viaggio.
  • Quando l’inadempimento lamentato in sede di ottemperanza dipende dalla mancata correzione, da parte degli interessati, di un errore materiale contenuto nel titolo giudiziale, la domanda di ottemperanza deve essere respinta, dovendo preliminarmente essere corretto il provvedimento da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCittadinanza
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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