Sentenza del 18/10/2021 n. 28582 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'annullamento dell'avviso di rettifica con cui l'Amministrazione aveva recuperato diritti doganali relativi a due importazioni per sottofatturazione: si contestava a S.D. la responsabilità solidale come spedizioniere in rappresentanza diretta per la dichiarazione doganale che riportava un valore delle merci inferiore rispetto a quello effettivo
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione della Commissione regionale che aveva annullato l'avviso di rettifica. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio per cui lo spedizioniere, operando come rappresentante diretto e avendo limitato la sua attività al deposito della dichiarazione predisposta dall'importatore con i documenti da questi forniti, non è solidalmente responsabile a meno che l'Amministrazione non dimostri che lo spedizioniere abbia fornito o allegato dati o documenti che conosceva o avrebbe dovuto conoscere come falsi, incompleti o inidonei. Il motivo relativo agli artt. 29 e 30 C.D.C. è stato dichiarato inammissibile perché non affrontato dal giudice d'appello. Spese del giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 201, comma 3 C.D.C.; artt. 202 e 205 C.D.C.
Lo spedizioniere che agisce come rappresentante diretto non è automaticamente solidalmente responsabile per i dazi derivanti da una rettifica della dichiarazione; la responsabilità solidale sussiste solo se l'Amministrazione dimostra che lo spedizioniere ha fornito o allegato dati o documenti che conosceva o avrebbe dovuto conoscere come irregolari, incompleti o non veritieri
art. 14 C.D.C.; L. 27 luglio 2000, n. 213, art. 2, commi 6 e 7
Pur essendo previsto l'obbligo dello spedizioniere di asseverare la veridicità dei dati nelle dichiarazioni, tale obbligo non determina automaticamente responsabilità solidale: è comunque necessario che l'Amministrazione provi la conoscenza o la prevedibile conoscenza dell'irregolarità da parte dello spedizioniere
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11; art. 2697 c.c.
Il giudizio ha richiamato i criteri probatori: benché lo spedizioniere possa essere onerato di provare la propria estraneità, l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare elementi concreti che colleghino lo spedizioniere alla frode; l'assenza di tali prove comporta l'esclusione della responsabilità
artt. 29 e 30 C.D.C.
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che riguardava l'onere dell'Ufficio di dimostrare l'esattezza del prezzo perché si trattava di questione non affrontata e non posta a fondamento dalla Commissione regionale
Massime di principio
- La qualifica di spedizioniere e rappresentante diretto non comporta automaticamente responsabilità solidale per rettifiche doganali: l'Amministrazione deve provare che lo spedizioniere ha materialmente fornito o avrebbe dovuto conoscere la falsità, incompletezza o inidoneità di dati/documenti
- Se lo spedizioniere si limita a depositare una dichiarazione predisposta dall'importatore e ad allegare i documenti forniti da quest'ultimo, la sua responsabilità richiede prove specifiche che colleghino la condotta professionale a conoscenza o prevedibile conoscenza della frode
- Gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (es. correttezza formale dell'operato dello spedizioniere, assenza di elementi che lo colleghino alla sottofatturazione) vincolano la Cassazione se non sono censurati adeguatamente in ricorso
- Questioni probatorie non affrontate dal giudice d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione; motivi su tali questioni sono inammissibili
- In assenza di orientamento consolidato su questioni di giurisprudenza sostanziale, la compensazione integrale delle spese processuali può essere disposta dal giudice
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