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Sentenza

Sentenza del 07/07/2017 n. 16809 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto la deducibilità dei costi per carburante e confermato l'annullamento del recupero di 40.000 euro relativo a versamenti e successivi prelievi effettuati dai soci. Quanto al carburante, l'Ufficio contestava l'assenza, nelle schede carburante, della firma di convalida del gestore e dell'indicazione dei chilometri percorsi, nonché l'inesistenza di alcuni acquisti di gasolio incompatibili con la capacità della cisterna aziendale. Quanto ai 40.000 euro, sosteneva che i versamenti e i prelievi ravvicinati dei soci costituissero ricavi non contabilizzati e non finanziamenti effettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, stabilendo che la firma del gestore a ogni rifornimento e l'annotazione dei chilometri percorsi sono adempimenti obbligatori per la deducibilità dei costi del carburante e per la detrazione dell'IVA; tali formalità non possono essere sostituite dalla sola contabilizzazione. Ha inoltre accolto il terzo motivo per motivazione insufficiente e apparente sulla questione dei 40.000 euro, poiché i giudici di merito non avevano esaminato adeguatamente l'anomalia dei versamenti e dei prelievi ravvicinati né fornito una risposta alle contestazioni dell'Ufficio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 22

    Richiamati in relazione alla detraibilità dell'IVA e alla documentazione degli acquisti di carburante.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 109

    Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi nella determinazione del reddito d'impresa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Disciplina i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e il recupero di ricavi non contabilizzati.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 e art. 2697 c.c.

    La Corte ha rilevato che la decisione di merito non aveva adeguatamente valutato gli elementi indiziari rappresentati dai versamenti e dai prelievi ravvicinati dei soci.

  • Legge n. 31 del 1977, art. 2

    Richiamato insieme alla disciplina delle schede carburante.

  • D.P.R. n. 444 del 1997, artt. 1, 2, 3 e 4

    Impone l'utilizzo di schede carburante conformi al modello previsto, complete dei dati richiesti, della firma di convalida del gestore a ogni rifornimento e dell'indicazione dei chilometri percorsi alla fine del mese o del trimestre. Tali adempimenti sono condizioni imprescindibili e non ammettono equipollenti.

  • Art. 113 c.p.c.

    Il motivo relativo alla presunta decisione secondo equità al di fuori dei casi consentiti è stato dichiarato assorbito.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Norme processuali richiamate per la denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Per dedurre fiscalmente i costi del carburante e detrarre la relativa IVA, quando si applica la disciplina delle schede carburante, è necessario rispettare integralmente le formalità prescritte: firma del gestore a ogni rifornimento, dati identificativi e annotazione dei chilometri. La contabilità aziendale o altri documenti non sostituiscono tali adempimenti.
  • Operazioni di versamento e successivo prelievo di importi identici o analoghi da parte dei soci, effettuate in tempi ravvicinati, possono costituire elementi indiziari di ricavi non contabilizzati. Per qualificarle come finanziamenti è opportuno documentarne concretamente la causa, la necessità finanziaria e la restituzione.
  • Il giudice tributario deve esaminare specificamente le contestazioni dell'Amministrazione e spiegare perché gli elementi indiziari siano o non siano idonei a sostenere l'accertamento. Un generico richiamo alla decisione di primo grado può integrare motivazione apparente o insufficiente.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitività dell'imposta: la controversia deve essere riesaminata dal giudice di rinvio, che dovrà applicare il principio di diritto stabilito dalla Corte.

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