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Ordinanza

Ordinanza n. 5528/2026 - Roma, Sezione 3B

istanza di revoca del commissario ad acta nominato con sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III bis, n. 14143 dell’11 luglio 2024, resa in accoglimento del ricorso n. R.G. 3625 del 2024 proposto per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, n. 1166 del 13 settembre 2023, emessa nel procedimento R.G. n. 1756/2023.

Giustizia amministrativa202403625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del commissario ad acta nominato nella sentenza di ottemperanza del TAR Lazio n. 14143 dell'11 luglio 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto la revoca del commissario ad acta nominato con la sentenza del TAR Lazio n. 14143 dell'11 luglio 2024, resa nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 1166 del 13 settembre 2023. La richiesta è stata motivata dall'inerzia attribuita al commissario ad acta nell'adempimento dell'incarico. Il TAR, prima di valutare l'eventuale revoca, ha ritenuto necessario acquisire una relazione aggiornata sulle attività svolte dal commissario.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di revoca allo stato degli atti, ritenendo necessario, per ragioni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, acquisire preventivamente una relazione aggiornata sulle attività poste in essere dal commissario ad acta. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, imponendo il deposito della relazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, e ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 17 giugno 2026. La decisione non definisce definitivamente la questione della revoca, che potrà essere rivalutata alla luce degli elementi istruttori acquisiti.

Massime di principio

  • Prima di revocare un commissario ad acta per asserita inerzia, il giudice dell'ottemperanza può acquisire una relazione aggiornata sulle attività svolte, quando tale acquisizione sia ritenuta necessaria per una decisione informata e coerente con i principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
  • Il rigetto dell'istanza di revoca del commissario ad acta, disposto contestualmente a un incombente istruttorio, può avere natura interlocutoria e non preclude la successiva rivalutazione della revoca dopo l'acquisizione della relazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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