Cassazione Penale, Sentenza n. 18716/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in appello delle condanne per tentata rapina aggravata (capo 1) e omicidio preterintenzionale (capo 2). Denunciava un travisamento delle proprie dichiarazioni sostenendo che le percosse da lui ammesse erano avvenute in un momento antecedente al successivo rotolamento della vittima in acqua, sicché sussisterebbe un iato temporale che interromperebbe il nesso causale tra la condotta e la morte (contestando dunque la qualificazione preterintenzionale). Inoltre contestava la qualificazione di tentata rapina evidenziando che il telefono della vittima fu rinvenuto nella tasca dei pantaloni e che la consulenza medico-legale non corroborava il pestaggio, sostenendo in sostanza una rivalutazione delle prove testimoniali e tecniche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le doglianze chiedessero una rivalutazione del merito probatorio (inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.) e abbia confermato che i giudici di merito avevano correttamente valutato le dichiarazioni dei testimoni e dell'imputato, riscontrando la contestualità tra la colluttazione e la caduta in acqua. La Corte ha poi richiamato la giurisprudenza sulla configurazione dell'omicidio preterintenzionale (elemento soggettivo costituito dalla volontà di percuotere o ledere e nesso causale valorizzabile quando la condotta crea una situazione di pericolo da cui deriva la morte). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali ai motivi di ricorso per cassazione (profilo di specificità e limiti del ricorso).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Impedisce alla Corte di cassazione di riesaminare il mero apprezzamento del valore probatorio (divieto di rivalutazione in fatto delle prove), rendendo inammissibili censure che mirino solo a una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale citata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale in Cassazione (riferimento formale alle comunicazioni obbligatorie).
art. 584 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di omicidio (in particolare omicidio preterintenzionale), richiamata nella giurisprudenza sul rapporto tra condotte lesive volontarie e evento mortale.
art. 43 cod. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla prevedibilità dell'evento più grave in relazione all'elemento soggettivo del reato: la prevedibilità dell'evento mortale può essere assorbita nell'intenzione di percuotere o ledere.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rivede il merito delle valutazioni probatorie: i motivi che chiedono una nuova valutazione delle prove sono generalmente inammissibili ex art. 606 c.p.p.
- Per l'omicidio preterintenzionale è sufficiente che l'aggressione intenzionale abbia creato una situazione di pericolo da cui è derivata la morte; non è necessario che la morte sia il proseguimento diretto delle percosse o delle lesioni volute.
- Per interrompere il nesso di causalità verso l'evento mortale occorre dimostrare efficacemente che l'evento si sia collocato totalmente al di fuori dell'area di rischio attivata dalla condotta lesiva (es. comportamento totalmente imprevedibile e scollegato intervenuto dopo la condotta offensiva).
- Le circostanze personali della vittima (es. ubriachezza) e le condizioni ambientali possono essere valutate come fattori che rendono prevedibile o meno l'evento morte e rafforzano o attenuano il rapporto causale tra condotta e evento.
- Se il ricorso non confronta puntualmente e con specificità la motivazione dei giudici di merito (decontestualizzando brani o proponendo mere contrapposizioni dimostrative) è probabile che venga dichiarato inammissibile.
- Se si vuole impugnare una decisione per vizi di motivazione occorre indicare esattamente quale passaggio motivazionale sarebbe viziato e perché (dimostrando l'errore logico-giuridico), evitando censure che si limitino a richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio.
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