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Sentenza

Sentenza del 20/12/2019 n. 34201 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società chiedeva il rimborso di Euro 615.249,73 per maggiore IRAP versata nel 1997, sostenendo di avere diritto a dedurre negli esercizi successivi le quote residue (cosiddetti "noni pregressi") delle svalutazioni su crediti effettuate tra il 1998 e il 2004. L’Ufficio contestava l’applicabilità di tali deduzioni dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 203/2005, che aveva reso fiscalmente irrilevanti le svalutazioni per le imprese assicurative, nonché il quantum del rimborso e la sufficienza della documentazione prodotta dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Ufficio, confermando la decisione favorevole alla società resa dalla CTR della Lombardia. Ha stabilito che la disciplina del 2005 opera solo per le svalutazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore e non incide sulle quote residue di svalutazioni anteriori, la cui deducibilità pluriennale costituiva una situazione giuridica sostanziale già consolidata. Ha inoltre ritenuto che la CTR avesse implicitamente esaminato e respinto le contestazioni sul quantum e che il prospetto prodotto dalla società fosse sufficiente, in assenza di contestazioni specifiche dell’Ufficio. L’Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in Euro 10.000 per compensi, oltre Euro 200 per esborsi, spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 6, comma 1, convertito in L. n. 248 del 2005

    Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 173 del 1997, art. 16, comma 9, ultimo periodo.

    La norma ha escluso la rilevanza fiscale delle svalutazioni per le imprese assicurative, ma secondo la Corte si applica alle svalutazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore e non alle quote residue di svalutazioni anteriori.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 7, comma 1, ultimo periodo, e 11-bis

    Le disposizioni disciplinano la determinazione della base imponibile IRAP e confermano l’autonomia della disciplina IRAP rispetto a quella delle imposte sui redditi; tale autonomia, tuttavia, non consente di eliminare retroattivamente deduzioni già maturate.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106, comma 3

    Prevedeva la deduzione pluriennale delle svalutazioni dei crediti secondo il regime previgente, costituendo il presupposto delle quote residue dedotte negli esercizi successivi.

  • L. n. 212 del 2000, art. 3, Statuto dei diritti del contribuente

    Esprime il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, salvo una chiara previsione legislativa. La Corte lo utilizza per escludere che la nuova disciplina possa incidere sui diritti di deduzione già consolidati.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    Stabilisce il principio generale secondo cui la legge dispone per il futuro e non ha effetto retroattivo. La modifica del 2005 non può quindi colpire le svalutazioni già effettuate e le relative quote di deduzione ancora in corso.

  • Art. 2697 c.c.

    La parte che chiede il rimborso deve provare la correttezza dell’importo richiesto. La società ha assolto tale onere mediante un prospetto; l’Ufficio, per contestarlo efficacemente, avrebbe dovuto indicare specificamente gli errori e il diverso importo ritenuto corretto.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Disciplina il rimborso delle imposte dirette indebitamente versate. Nel caso concreto, la domanda di rimborso è stata ritenuta fondata sulla base della deducibilità delle quote pregresse.

  • Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiede una chiara esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto del ricorso per cassazione. L’eccezione della società è stata respinta perché il ricorso dell’Ufficio risultava sufficientemente chiaro.

  • Art. 2697 c.c. e principio della specificità delle contestazioni

    Una contestazione generica dell’importo richiesto non è sufficiente: l’amministrazione deve indicare concretamente quali poste siano errate e quale sia l’importo corretto.

Massime di principio

  • Quando una nuova norma tributaria rende indeducibile una componente, essa non incide automaticamente sulle quote residue di deduzione relative a fatti economici verificatisi e contabilizzati prima della sua entrata in vigore, salvo un’espressa previsione retroattiva.
  • La deduzione distribuita su più esercizi può rappresentare una semplice modalità temporale di fruizione di un diritto già maturato nell’esercizio originario; una modifica normativa successiva non può normalmente eliminarla retroattivamente.
  • In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve documentare il calcolo e dimostrare la correttezza dell’importo. Un prospetto di parte può essere sufficiente se coerente e non viene contestato dall’amministrazione con rilievi specifici.
  • L’amministrazione finanziaria che contesta il quantum non può limitarsi a una contestazione generica: deve individuare gli errori del calcolo e indicare il diverso importo ritenuto corretto.
  • Nei giudizi di legittimità, una valutazione di merito della documentazione già compiuta dai giudici di merito non è normalmente riesaminabile, salvo specifici vizi giuridici o l’omesso esame di un fatto decisivo.
  • La presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato al momento della proposizione del ricorso può comportare la condanna dell’amministrazione soccombente alle spese senza compensazione.

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