Cassazione Penale, Sentenza n. 50819/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza che in riforma, in sede di rinvio, ha quantificato la confisca per equivalente a carico di Piccoli per presunte fatture fittizie (reato ex art.2 d.lgs. 10/03/2000 n.74). Tre motivi: (1) violazione del giudicato e delle norme sul divieto di reformatio in peius, perché la sentenza di primo grado non era stata impugnata sul punto della quantificazione e quindi quel profilo sarebbe ormai definitivo; (2) errata valutazione della prova e illegittima determinazione del profitto confiscabile, deducendo carenza di certezza probatoria circa la fittizietà delle fatture e l'entità dell'evasione; (3) contraddittorietà della motivazione rispetto al dispositivo, per avere fatto leva su elementi apodittici e su testimonianza assunta in rinnovazione istruttoria. Inoltre è stata dedotta, successivamente, l'esistenza di una transazione con l'Agenzia delle Entrate e la richiesta di revoca della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Sezione terza aveva correttamente annullato con rinvio la parte relativa alla confisca affinché il giudice della cognizione quantificasse il profitto confiscabile; di conseguenza non si era formato un giudicato sul presunto non liquet e la Corte d'appello era legittimata a rinnovare l'istruttoria e determinare l'importo. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondati e generici gli ulteriori motivi relativi alla prova e alla motivazione: la quantificazione di € 632.030,92 è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base delle fatture risultanti in contabilità e delle dichiarazioni IVA/IRES nonché della testimonianza raccolta in rinnovazione. La richiesta di revoca per transazione fiscale è stata dichiarata impropria in sede di legittimità e rinviata al giudice dell'esecuzione (art.676 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, art.2
Disciplina il reato tributario contestato: l'applicazione è confermata per la condotta consistente nell'indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali; la sentenza di merito è stata mantenuta in relazione alla responsabilità penale.
codice di procedura penale, art.603
Norma richiamata in relazione alla rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte d'appello in sede di rinvio per consentire la determinazione del profitto confiscabile.
codice di procedura penale, art.627
Regola i poteri del giudice del rinvio: la Corte ha ritenuto che questi poteri comprendevano la determinazione concreta dell'entità del profitto confiscabile in esecuzione dell'annullamento con rinvio operato dalla Cassazione.
codice di procedura penale, art.597
Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius e alla preclusione derivante dal giudicato: la Corte ha stabilito che non si era formato giudicato sulla non quantificabilità della confisca, pertanto non sussisteva violazione del divieto.
codice di procedura penale, art.192
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della prova: la Corte ha ritenuto che la valutazione sinottica degli atti contabili e della testimonianza fosse sufficiente e non viziata.
codice di procedura penale, art.533
Richiamato in tema di motivazione e valutazione della prova: la sentenza è stata reputata coerente e non palesemente illogica rispetto alla determinazione del quantum.
codice di procedura penale, art.606
comma 1, lett.c) e lett.e)
Specifica i motivi di ricorso indicati dal ricorrente (violazione di norme processuali e motivi di contraddittorietà); la Corte ha ritenuto tali motivi o infondati o inammissibili per genericità.
codice di procedura penale, art.676
Stabilisce la competenza del giudice dell'esecuzione per le questioni relative all'esecuzione della confisca; la Corte ha ritenuto che la revoca della confisca in caso di transazione fiscale sia questione da trattare in sede esecutiva e non in sede di legittimità.
Massime di principio
- Se la Corte di legittimità annulla con rinvio la parte relativa alla quantificazione della confisca, il giudice del rinvio ha l'obbligo e la competenza di determinare concretamente l'entità del profitto confiscabile; quindi non si forma giudicato su una presunta impossibilità di quantificazione già decisa dai giudici di merito.
- La determinazione del profitto confiscabile può fondarsi su una valutazione sinottica della documentazione contabile e delle dichiarazioni fiscali integrata da testimonianze acquisite in rinnovazione istruttoria, purché la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica.
- Il divieto di reformatio in peius e il principio del giudicato non impediscono atti istruttori e decisioni in sede di rinvio quando la Cassazione abbia espressamente delegato la quantificazione al giudice di merito.
- Questioni relative all'estinzione o alla definizione del debito fiscale (ad es. transazione con l'Agenzia delle Entrate) e le conseguenti richieste di revoca della confisca sono di regola devolute al giudice dell'esecuzione e non sono in linea generale decidibili nel giudizio di legittimità.
- Motivi di ricorso che si limitano ad asserire genericamente errori di valutazione della prova senza concreto e specifico riferimento agli atti sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati in Cassazione.
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