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Sentenza

Sentenza n. 469/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’annullamento dell’avviso di accertamento per omessa demolizione e sanzione numero 7 del 5 aprile 2023.

Giustizia amministrativa202501074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso di accertamento per omesso o parziale versamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, derivante dall’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (responsabile dell’abuso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento, dell’importo complessivo di euro 21.664,74, contestando esclusivamente l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito sanzionatorio ai sensi dell’art. 28 l. 689/1981. Ha sostenuto che la violazione si fosse perfezionata con l’inutile decorso del termine di novanta giorni assegnato dall’ordinanza di demolizione, notificata il 16 febbraio 2016, e che il termine prescrizionale fosse quindi scaduto il 24 giugno 2021, cinque anni dopo la notifica dell’accertamento dell’inottemperanza e dell’ingiunzione di pagamento del 24 giugno 2016. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, già dichiarato dal giudice ordinario e superato mediante riassunzione, e ha contestato la prescrizione sostenendo che l’illecito edilizio avesse carattere permanente, che la sanzione avesse funzione ripristinatoria e che la prescrizione potesse decorrere soltanto dalla cessazione della situazione illecita, mediante demolizione o sanatoria. Ha inoltre dedotto che l’illecito da inottemperanza all’ordine di demolizione fosse autonomo rispetto all’abuso edilizio originario e che il ricorrente non avesse provato la rimozione dell’opera abusiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di accertamento. Ha ritenuto applicabile l’art. 28 l. 689/1981 anche alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 16/2023, ha qualificato l’inottemperanza all’ordine di demolizione come illecito autonomo e distinto dalla realizzazione dell’abuso, istantaneo ad effetti permanenti, che si perfeziona con l’inutile decorso del termine di novanta giorni assegnato per la demolizione. Ne consegue che la prescrizione decorre da tale momento e non dalla successiva cessazione della situazione abusiva. Nel caso concreto, il termine di novanta giorni è scaduto il 16 maggio 2016; l’accertamento dell’inottemperanza e l’ingiunzione di pagamento sono stati notificati il 24 giugno 2016, mentre la prima nota interruttiva è stata emessa soltanto il 17 aprile 2023 e notificata il 28 aprile 2023. Il termine quinquennale era pertanto maturato il 24 giugno 2021, prima degli atti successivi dell’amministrazione. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 28 l. 689/1981

    Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (…)

    La prescrizione quinquennale si applica anche alle sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza all’ordine di demolizione e decorre dal perfezionamento dell’illecito, coincidente con l’inutile decorso del termine assegnato per demolire.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione; tale sanzione è soggetta alla prescrizione prevista dall’art. 28 l. 689/1981.

  • art. 1, comma 792, l. 160/2019

    Costituisce la base normativa dell’avviso di accertamento impugnato, senza incidere sulla prescrizione del credito sanzionatorio.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione è soggetta al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall’art. 28 l. 689/1981.
  • L’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce un illecito amministrativo autonomo e distinto rispetto all’illecito derivante dalla realizzazione dell’opera abusiva.
  • L’illecito da mancata ottemperanza all’ordine di demolizione è istantaneo ad effetti permanenti e si perfeziona con l’inutile decorso del termine di novanta giorni assegnato dall’amministrazione; da tale momento decorre la prescrizione della sanzione pecuniaria.
  • La permanenza della situazione abusiva dopo la scadenza del termine per demolire non differisce il dies a quo della prescrizione fino alla demolizione, alla sanatoria o ad altra cessazione materiale dell’illecito.
  • Un atto interruttivo della prescrizione deve intervenire entro il quinquennio decorrente dal perfezionamento dell’inottemperanza; un atto successivo non può impedire la maturazione della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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