Cassazione Penale, Sentenza n. 2477/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La difesa denunciava vizio di motivazione: avrebbe contestato sia la gravità degli indizi sia la sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che la ricorrente aveva una sola condanna e non sussisterebbe pericolo concreto di reiterazione del reato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ha ritenuto che la difesa non abbia confrontato puntualmente l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame aveva invece esaminato la gravità indiziaria, delineando il ruolo della Romito (ricezione, confezionamento e introduzione in carcere delle sostanze, riscossione dei proventi e tenuta della contabilità) e motivando sulla base delle risultanze investigative. Inoltre ha applicato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., rilevando l'idoneità esclusiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/90. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con invio degli adempimenti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)
Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti; è il titolo del reato per il quale la ricorrente è indiziata e che comporta l'attivazione delle presunzioni cautelari richiamate.
Codice di procedura penale (art. 275, comma 3)
Il Tribunale ha ritenuto applicabile la "duplice presunzione" prevista dall'art. 275(3), secondo la quale, nei casi di indiziato per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/90, deve considerarsi l'esclusiva idoneità della custodia cautelare in carcere per contenere il rischio di reiterazione; tale presunzione è stata utilizzata come argomento decisivo a sostegno della misura custodiale.
Disp. att. c.p.p. (art. 94, comma 1-ter)
Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; citata per gli adempimenti formali conseguenti alla pronuncia.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione o per riesame è inammissibile se risulta generico: è necessario confrontarsi punto per punto con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata.
- La gravità indiziaria va contestata con riferimenti specifici alle risultanze investigative; mere asserzioni generiche non sono sufficienti a scalfire la motivazione del giudice.
- Per i reati di stupefacenti richiamati dall'art. 74 DPR 309/90 il giudice può applicare la presunzione di cui all'art. 275(3) c.p.p., che rende più difficile ottenere misure cautelari alternative alla custodia in carcere salvo convincente prova contraria.
- Per ottenere l'alternativa alla custodia cautelare chi impugna deve dimostrare concretamente l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione) e fornire elementi idonei a superare la presunzione legale.
- Una precedente condanna isolata, senza elementi concreti che attestino l'assenza del rischio di reiterazione, difficilmente basta a superare l'argomentazione del giudice in materia di misure cautelari per reati di droga.
- In fase di impugnazione è strategico indicare prove o circostanze nuove o mostrare specifiche incongruenze nella valutazione probatoria del giudice di merito, non limitandosi a enunciazioni generiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2330/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2331/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2332/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2333/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2334/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2335/2024 del 19/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →