Sentenza n. 736/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma del capo della sentenza del T.A.R. LAZIO n. 13623/2025 relativa alla compensazione delle spese di lite, resa in sede di ottemperanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio resa in sede di ottemperanza, nella parte in cui aveva compensato integralmente le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante aveva promosso davanti al TAR Lazio un giudizio di ottemperanza contro l'inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza della Corte d'appello di Roma, Sezione lavoro, relativa alla ricostruzione della carriera, all'inquadramento stipendiale e al pagamento di somme arretrate. Il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando al Ministero di eseguire il giudicato entro trenta giorni, prevedendo un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicando una penalità di mora, ma aveva compensato integralmente le spese sul presupposto del carattere seriale del contenzioso, del diffuso contenzioso in materia e di problematiche organizzative dell'amministrazione. L'appello è stato proposto limitatamente a tale statuizione, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., violazione del principio di soccombenza, erronea interpretazione delle ipotesi derogatorie e motivazione contraddittoria e apparente. L'appellante ha sostenuto che la compensazione è consentita soltanto nei casi tassativi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, non ricorrenti nella fattispecie, e che le eventuali difficoltà organizzative interne del Ministero non possono essere poste a carico della parte costretta ad agire in giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello. Ha ritenuto che le ragioni addotte dal TAR non rientrassero in nessuna delle ipotesi tassative previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per derogare al criterio della soccombenza. Il carattere seriale del contenzioso, l'esistenza di un diffuso contenzioso e le problematiche organizzative interne del Ministero attengono all'organizzazione ordinaria dell'amministrazione e non possono essere riversati sulla parte che abbia dovuto promuovere il giudizio per ottenere l'esecuzione del giudicato. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che tali problematiche non erano state specificamente allegate dall'amministrazione come causa dell'inerzia. In riforma parziale della sentenza di primo grado, ha posto a carico del Ministero le spese del doppio grado, liquidandole complessivamente in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e ha costituito la base normativa del ricorso promosso davanti al TAR per ottenere l'esecuzione della sentenza e l'applicazione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente l'applicazione di una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 91 c.p.c.
Esprime il criterio generale della soccombenza nella regolazione delle spese processuali.
art. 92, comma 2, c.p.c.
«soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»
Prevede tassativamente le ipotesi che consentono di derogare al criterio della soccombenza e compensare le spese.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali costituisce una deroga al criterio generale della soccombenza e può essere disposta soltanto nelle ipotesi tassative previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., tra cui la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
- Il carattere seriale o diffuso del contenzioso non integra, di per sé, una delle ipotesi tassative che consentono la compensazione delle spese processuali.
- Le difficoltà organizzative interne dell'amministrazione, anche quando incidano sull'esecuzione delle decisioni giurisdizionali, appartengono alla sfera ordinaria dell'organizzazione amministrativa e non possono essere riversate sulla parte che abbia dovuto agire in giudizio per ottenere tutela.
- Quando il giudizio di ottemperanza sia stato reso necessario dall'inerzia dell'amministrazione e il ricorso sia accolto, le spese devono essere normalmente poste a carico dell'amministrazione soccombente, salvo la ricorrenza di una specifica e tassativa causa di compensazione.
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