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Sentenza

Sentenza n. 16830/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento della “DELIBERA n. 3/2023 DEF PRINATECNO SRL/INFOSET SRL (GU14/5499/18/2022)” resa dal CORECOM LOMBARDIA in data 1.2.2023 e comunicata alla ricorrente in data 2.2.2023, con la quale il CORECOM LOMBARDIA ha così deliberato “DELIBERA 1. Infoset S.r.l., in accoglimento dell’istanza depositata in data 13 settembre 2022, è tenuta a stornare integralmente la fattura n. 576 del 31 marzo 2022. 2. Infoset S.r.l. è tenuta ad ottemperare alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. 2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 12, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207. 3. È fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell’Autorità” – doc. 1; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale “ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti”, nonché di ogni altro atto precedente, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202305797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Corecom Lombardia del 1° febbraio 2023 che ordinava a Infoset di stornare integralmente la fattura n. 576 del 31 marzo 2022, pari a 8.771,08 euro IVA inclusa, per traffico telefonico anomalo verso numerazioni satellitari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Infoset ha impugnato l’ordine di storno emesso dal Corecom Lombardia in accoglimento dell’istanza di Prinatecno S.r.l. La società ha dedotto, con il primo motivo, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto d’istruttoria e di motivazione: lo sblocco delle chiamate internazionali in uscita sarebbe stato concordato su richiesta della cliente sin dalla stipula; Infoset non avrebbe assunto la gestione della sicurezza del centralino, avendo Prinatecno declinato la relativa offerta; il Corecom non avrebbe esaminato il contratto né accertato la fraudolenza del traffico o un inadempimento dell’operatore, e avrebbe omesso di considerare che il centralino e la sua sicurezza erano gestiti dalla cliente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990, per motivazione asseritamente inesistente o apparente e per avere il Corecom liquidato sbrigativamente le ragioni della decisione. La controversia riguardava 141 chiamate a numeri satellitari, effettuate dalla sala riunioni della sede di Prinatecno nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2022, per oltre tredici ore di traffico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente le censure perché connesse. Ha ritenuto provato che Infoset fosse consapevole del carattere fraudolento del traffico: la stessa società aveva comunicato a Prinatecno che il sistema era stato “bucato” e che erano state effettuate chiamate verso numerazioni satellitari. La cliente non aveva potuto presentare denuncia perché priva della documentazione necessaria, che avrebbe dovuto ricevere dall’operatore. Il TAR ha inoltre ritenuto che Infoset, quale gestore della rete, dovesse assicurare le misure necessarie a tutelare gli utenti dal furto di traffico e controllare il collegamento in centrale, secondo la Delibera n. 10/03/CIR. Infoset non ha provato quali misure preventive e controlli tecnici avesse adottato, né il corretto funzionamento del contatore centrale o la corrispondenza tra i dati effettivi e quelli riportati in fattura; non aveva neppure partecipato alla fase conciliativa. Tali elementi hanno escluso il dedotto travisamento e il difetto d’istruttoria e hanno sorretto l’ordine di storno, senza che le allegazioni relative al contratto e alla gestione del centralino superassero la mancata prova dell’adempimento degli obblighi di sicurezza e controllo. Il TAR ha respinto anche la censura motivazionale, trattandola congiuntamente alle altre. L’eventuale inammissibilità per mancata notifica alla controinteressata è stata lasciata impregiudicata. Infoset è stata condannata a rifondere ad AGCOM le spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 12, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207

    Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 12, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

    La delibera del Corecom che impone lo storno della fattura è qualificata come ordine adottato ai sensi della disposizione. La sentenza non svolge un’ulteriore interpretazione autonoma del contenuto della norma.

  • artt. 3 e 10 l. 241/1990

    il “CORECOM lombardo [avrebbe] liquidato sbrigativamente la motivazione su cui si viene a fondare la delibera assunta, incorrendo in una chiara ed evidente violazione della normativa […] di cui agli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 […]”.

    La sentenza riporta la censura della ricorrente, ma non enuncia una specifica interpretazione degli artt. 3 e 10: respinge unitariamente le censure, ritenendo fondata la decisione del Corecom sugli elementi relativi alla consapevolezza del traffico fraudolento e alla mancata prova degli obblighi di sicurezza e controllo.

  • art. 74 c.p.a.

    Le censure possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse.

    La decisione è redatta in forma semplificata e consente la trattazione congiunta di censure strettamente connesse.

  • Delibera n. 10/03/CIR

    compito del gestore della rete assicurare tutte le misure necessarie, compatibili con l’evoluzione tecnica, atte a tutelare gli utenti da possibili furti di traffico, nonché assicurare un efficace controllo del collegamento in centrale dell’utenza

    Il gestore della rete deve adottare misure tecniche idonee a proteggere l’utenza dal furto di traffico e controllare efficacemente il collegamento in centrale; nel caso concreto, l’operatore non ha dimostrato di aver adempiuto a tali obblighi.

Massime di principio

  • Nel caso di traffico telefonico anomalo riconducibile a un furto di traffico, il gestore della rete è tenuto ad adottare misure tecniche idonee a tutelare gli utenti e a controllare efficacemente il collegamento in centrale, secondo la Delibera n. 10/03/CIR.
  • Quando l’operatore è onerato di dimostrare l’adempimento degli obblighi di sicurezza e controllo della rete, la mancata prova delle misure preventive adottate, dei controlli tecnici effettuati e del corretto funzionamento del contatore centrale può sorreggere l’ordine di storno della fattura relativa a traffico anomalo.
  • La mancata partecipazione dell’operatore alla fase conciliativa e l’omessa fornitura della documentazione necessaria all’utente per presentare denuncia sono elementi valutabili insieme alla mancata dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di sicurezza e controllo.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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