Cassazione Penale, Ordinanza n. 01520/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutte le censure incentrate su una contestazione di fatto e su una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale alla pena di euro 206 di ammenda per una contravvenzione ex art. 674 c.p., in relazione a emissioni maleodoranti provenienti dall’abitazione di cui era proprietaria. Con il ricorso deduceva tre censure: 1) l’asserita mancata configurabilità del concorso colposo dell’extraneus e la responsabilità delle parti civili costituite; 2) l’assenza di prova della responsabilità penale e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; 3) un vizio di legge nella determinazione del danno liquidato alle parti civili. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, senza indicare specifici travisamenti, e ha osservato che la sentenza di merito aveva fondato la responsabilità sulla qualità di proprietaria dell’abitazione da cui provenivano gli scarichi maleodoranti e sull’omissione di ogni intervento impeditivo, valorizzando anche la credibilità della persona offesa. Quanto al terzo motivo, la censura sulla liquidazione del danno è stata considerata anch’essa meramente fattuale e volta a contestare in modo inammissibile l’apprezzamento del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
citato come norma concorrente nella contestazione del fatto, senza specifiche questioni interpretative esaminate dalla Corte
art. 674 c.p.
la Corte richiama la contravvenzione per affermare che non si tratta di reato proprio e che la responsabilità può essere ricondotta alla condotta del soggetto cui è ascritta la produzione delle emissioni
art. 616 c.p.p.
presumibilmente applicato per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, anche se non espressamente indicato nel testo
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto l’apparente deduzione di vizi di legge o motivazione, sollecitano una rivalutazione del merito e una diversa lettura delle prove.
- La deduzione di travisamento della prova richiede l’indicazione specifica di emergenze processuali decisive: non è sufficiente contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La responsabilità per la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. può essere affermata anche sulla base di dichiarazioni testimoniali e della valutazione di attendibilità della persona offesa, senza necessità di perizia, ove il giudice accerti l’idoneità delle emissioni a molestare le persone.
- Se la condotta contestata è ricondotta in via diretta al soggetto imputato, risulta non pertinente la doglianza sul concorso dell’extraneus, specie quando non sia contestata l’attribuzione della condotta materiale produttiva dell’evento tipico.
- Le doglianze contro la liquidazione del danno in favore della parte civile sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una mera contestazione del merito, senza evidenziare un effettivo vizio di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01427/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01460/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01461/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01462/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01463/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01464/2026 del 14/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →