Cassazione Penale, Sentenza n. 01084/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cattani era stato condannato dal Tribunale di Parma per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti) e la Corte d'appello di Bologna aveva rigettato l'appello. In cassazione ha proposto quattro motivi: (1) la utilizzabilità del processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate e delle dichiarazioni delle giocatrici acquisite dopo il 30/03/2017, lamentando la violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e connessi profili procedurali; (2) vizio di motivazione sulla stessa inutilizzabilità; (3) mancato apprezzamento da parte della Corte d'appello di documenti che proverebbero il pagamento delle fatture in esercizi successivi; (4) intervenuta prescrizione del reato decorso il 1/4/2025.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. I primi due motivi (utilizzabilità degli atti post 30/03/2017) sono ritenuti generici e privi di analitica indicazione dei documenti e della loro incidenza decisiva sulla prova; la Corte d'appello aveva inoltre spiegato che l'accertamento tributario era solo lo spunto per successive indagini e che la prova si fondava su altre acquisizioni e dichiarazioni testimoniali. Il terzo motivo è inammissibile per genericità e perché verte su valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione (la Corte d'appello ha motivato sulla pluralità e concordanza degli elementi probatori). Il quarto motivo (prescrizione) è dichiarato inammissibile per correlazione con l'inammissibilità degli altri motivi, sicché non è stato possibile valutare l'eventuale estinzione del reato. Condanna alle spese e ordine di versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sostanziale del reato contestato (emissione di fatture per operazioni inesistenti). La Corte ha confermato che la fattispecie è stata provata in base a elementi indiziari e dichiarazioni testimoniali ritenute concordanti.
art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamata in relazione all'applicazione delle pene accessorie; la sentenza di merito aveva disposto l'applicazione di dette pene.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Riferita alla disciplina degli accertamenti amministrativi e delle verifiche fiscali; la Corte di Cassazione osserva che la violazione di tale disposizione non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori: occorre indicare la norma processuale la cui violazione determina nullità o inutilizzabilità degli specifici atti.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione). Usata come parametro per valutare la fondatezza dei primi motivi dedotti.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ulteriore norma di riferimento per i motivi attinenti alla motivazione; la Corte ha ritenuto i rilievi carenti e generici.
artt. 125, 178 lett. c), 533 e 544 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come norme processuali cui fare riferimento per la dedotta illegittimità dell'acquisizione di elementi di prova; la Corte ha valutato che non è stata adeguatamente indicata la violazione specifica e l'incidenza sulla prova.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli effetti della declaratoria di inammissibilità, connessi agli oneri per le spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Chi deduce l'inutilizzabilità di atti amministrativi o di indagine deve indicare puntualmente i documenti contestati, produrli se non sono nel fascicolo e spiegare i vizi specifici che ne compromettono l'assunzione.
- La semplice violazione formale dell'art. 220 disp. att. c.p.p. non vale automaticamente a rendere inutilizzabili tutti i risultati della verifica amministrativa: occorre la sussistenza di una norma del codice che preveda l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto contestato.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione delle prove e degli accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito; le censure generiche sulla valutazione probatoria sono inammissibili.
- Quando si eccepisce l'inutilizzabilità di singoli elementi probatori, il ricorrente deve dimostrare la rilevanza decisiva di tali elementi ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", ossia che la rimozione degli stessi avrebbe alterato l'esito del giudizio.
- Motivi di ricorso manifestamente generici e privi di analitica illustrazione sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle Ammende.
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