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Sentenza

Sentenza n. 16509/2026 - Roma, Sezione 2T

Giustizia amministrativa202404755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, di ricognizione delle postazioni di commercio su area pubblica e di individuazione di quelle ritenute incompatibili, nonché nota presupposta della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’operatrice ha impugnato la deliberazione municipale n. 4 del 2024 nella parte in cui ha ritenuto applicabile alle postazioni di commercio su area pubblica la disciplina dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023 e ha ricognitivamente individuato posteggi incompatibili. Ha contestato inoltre la nota presupposta della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico. Dal testo non risultano specificati ulteriori motivi di illegittimità dedotti. Roma Capitale ha eccepito in via preliminare la carenza di interesse e ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione dell’amministrazione. Le parti impugnate della deliberazione n. 4 del 2024 avevano natura endoprocedimentale e preparatoria: la ricognizione delle postazioni costituiva una base istruttoria per la successiva approvazione del Piano municipale del commercio, intervenuta con la deliberazione di Roma Capitale n. 34 del 2025, non impugnata. La successiva deliberazione ha dato conto della riesamina delle postazioni incompatibili e dell’attivazione di un procedimento partecipativo con organizzazioni sindacali e operatori per elaborare progetti di ottimizzazione. La ricognizione non aveva quindi prodotto una lesione definitiva e immediata; l’atto doveva essere impugnato, se del caso, unitamente al provvedimento conclusivo. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, l. 214/2023

    La deliberazione n. 4 del 2024 ha ritenuto applicabile alle postazioni di commercio insistenti sul territorio municipale la disciplina del comma 6 dell’art. 11 Legge 214/2023 (che prevede la messa a bando con proroga degli attuali titoli al 31 dicembre 2025).

    La norma è menzionata quale disciplina che la deliberazione impugnata riteneva applicabile; la sentenza non ne interpreta il contenuto né decide la relativa questione nel merito.

Massime di principio

  • Gli atti endoprocedimentali devono essere impugnati immediatamente soltanto quando abbiano carattere conclusivo e provvedimentale e producano una lesione attuale; se hanno effetti interinali e preparatori, devono essere contestati insieme al provvedimento finale.
  • Una ricognizione istruttoria di postazioni commerciali, utilizzata come base per la successiva redazione e approvazione di un piano e seguita da riesame e partecipazione degli interessati, non è immediatamente impugnabile quando non determina una lesione definitiva della sfera giuridica del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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