Sentenza n. 13294/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio, deducendo l'illegittimità dell'inerzia della Prefettura e del Ministero dell'Interno rispetto alla richiesta di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015, presentata al momento della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Le Amministrazioni si sono costituite depositando documentazione. Da tale documentazione è emerso che il ricorrente era stato accolto presso il CAS di Fiano Romano il 10 aprile 2026, prima della proposizione del ricorso, datato 5 maggio 2026, notificato il 12 giugno 2026 e depositato il 17 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha rilevato che, al momento della proposizione del gravame, le misure di accoglienza richieste erano già state erogate e che, pertanto, l'inerzia contestata non sussisteva né allora né, secondo gli atti di causa, al momento della decisione. Mancando il presupposto di legge per accogliere l'azione avverso il silenzio, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
d.lgs. n. 142/2015
misure di accoglienza previste dall'ordinamento
Disciplina le misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale; nel caso concreto, il ricorrente risultava già accolto prima della proposizione del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio presuppone che, al momento della proposizione del ricorso, sussista effettivamente l'inerzia amministrativa contestata; se l'amministrazione ha già adottato la condotta richiesta, il ricorso non può essere accolto.
- La documentazione depositata dall'amministrazione può dimostrare che la prestazione o misura richiesta dal privato è stata già erogata prima della proposizione del ricorso, escludendo il presupposto dell'azione contro il silenzio.
- Quando il presupposto dell'inerzia non sussisteva già alla data di proposizione del ricorso, la domanda avverso il silenzio deve essere rigettata per infondatezza, anziché accolta sulla base della mera precedente mancata risposta.
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