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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26093/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda una società che, quale persona offesa dal reato presupposto e parte civile nel procedimento di cognizione, aveva ottenuto: una statuizione di condanna al risarcimento dei danni, una provvisionale immediatamente esecutiva e, in sede civile, la liquidazione del danno patrimoniale; nel frattempo, nei confronti dell'autore del reato era stata disposta confisca definitiva, anche per equivalente, sui beni già sottoposti a sequestro preventivo. In sede esecutiva la società chiedeva che i beni confiscati fossero venduti o liquidati e che il ricavato fosse destinato prioritariamente al soddisfacimento del proprio credito risarcitorio, facendo leva sulla clausola di salvaguardia dell'art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. c.p.p. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza, ritenendo che la società, avendo partecipato al giudizio di cognizione come parte civile, non fosse un terzo, che il credito risarcitorio e la pretesa ablativa dello Stato sorgessero entrambi con la sentenza definitiva e che, in caso di confisca per equivalente, mancasse un conflitto rilevante tra Stato e parte privata. Con il ricorso si denunciava violazione di legge per erronea interpretazione dell'art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. c.p.p., sostenendosi che la tutela della persona offesa opera in via generale in tutti i casi di sequestro preventivo e confisca; che il credito risarcitorio nasce con il fatto illecito e non con la sentenza; che la natura per equivalente della confisca non esclude la salvaguardia del credito; che la decisione era incompatibile con i principi eurounitari e convenzionali richiamati; e che, in subordine, era necessario un rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati, ha censurato l'impostazione del giudice dell'esecuzione perché fondata su criteri formali e non su una verifica concreta dell'incidenza della confisca sui diritti restitutori e risarcitori della persona offesa, e ha affermato che la clausola di salvaguardia dell'art. 104-bis, comma 1-sexies, impone di verificare se l'esecuzione della confisca pregiudichi in concreto il credito della vittima, anche quando la confisca sia per equivalente e anche se la vittima sia stata parte civile nel giudizio di cognizione. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, per nuovo esame alla luce dei principi enunciati. È stata assorbita la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma processuale utilizzata per l'opposizione in sede esecutiva proposta dalla società contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen.

    Clausola generale di salvaguardia dei diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno; si applica in via generale a tutti i casi di sequestro preventivo e confisca e impone una verifica concreta del pregiudizio arrecato dall'esecuzione della misura ablativa.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Reato presupposto per il quale l'imputato era stato condannato; si tratta del delitto di riciclaggio.

  • art. 648-quater cod. pen.

    Base normativa della confisca definitiva disposta sui beni sottoposti a sequestro preventivo e sino alla concorrenza dell'importo indicato.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato nel ricorso come precedente ambito di tutela poi superato dalla novella che ha esteso la salvaguardia a ogni confisca.

  • art. 316, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dal giudice dell'esecuzione quale base del coordinamento tra sequestro conservativo e credito della parte civile.

  • art. 2915 cod. civ.

    Richiamato dal giudice dell'esecuzione per sostenere la postergazione del credito della parte civile rispetto alla pretesa pubblica.

  • art. 267 TFUE

    Invocato per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poi ritenuto assorbito.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale a tutela del credito patrimoniale della vittima.

  • art. 12 direttiva (UE) 2024/1260

    Richiamato come conferma della possibilità di confisca di beni di valore corrispondente.

  • art. 18 direttiva (UE) 2024/1260

    Indicato come disposizione che impone agli Stati membri di non far sì che l'esecuzione delle misure di confisca pregiudichi il diritto delle vittime al risarcimento.

Massime di principio

  • La clausola di salvaguardia dei diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, prevista dall'art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. c.p.p., opera in modo generale in ogni ipotesi di sequestro preventivo e confisca, non solo in quelle tradizionalmente ricondotte alla confisca allargata o a ipotesi speciali.
  • Il giudice dell'esecuzione, quando sia richiesta la tutela del credito della persona offesa, non può fermarsi a dati formali come la qualità di parte civile o la natura per equivalente della confisca, ma deve accertare in concreto se l'esecuzione della misura ablatoria comprometta il soddisfacimento del credito risarcitorio o restitutorio.
  • Il credito risarcitorio della vittima del reato nasce dal fatto illecito che produce il danno; la sentenza ne accerta l'esistenza e ne liquida l'ammontare, ma non costituisce il momento genetico del diritto.
  • La tutela offerta dalla clausola di salvaguardia non può essere svuotata mediante il rinvio alle sole azioni civilistiche ordinarie, se proprio la confisca esaurisce o riduce l'unica garanzia patrimoniale concretamente aggredibile dalla vittima.
  • La natura per equivalente della confisca non esclude, di per sé, il controllo sulla compatibilità della misura con i diritti della persona offesa, poiché anche tale forma di ablazione può incidere sulla soddisfazione del credito risarcitorio.
  • La partecipazione della vittima al processo penale come parte civile non elimina la protezione sostanziale prevista a suo favore, anzi rafforza la posizione quando il diritto al risarcimento sia già stato accertato in sede penale o civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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