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Sentenza

Sentenza n. 5424/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202508805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Crotone che aveva dichiarato inammissibile la domanda di conversione e rinnovo del nulla osta per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero, entrato in Italia il 23 luglio 2024 con nulla osta e visto per lavoro stagionale, aveva presentato il 27 gennaio 2025 la domanda di rilascio del titolo di soggiorno, dopo la scadenza del visto del 31 dicembre 2024 e oltre il termine di otto giorni dall’ingresso previsto per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso. La Questura aveva ritenuto tali ritardi ostativi e il TAR Calabria aveva respinto il ricorso, qualificando la vicenda come primo rilascio e non come rinnovo o conversione di un titolo già rilasciato. In appello sono stati dedotti: l’erronea mancata applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, quale disposizione generale diretta a privilegiare la verifica dei requisiti sostanziali e delle sopravvenienze rispetto alle irregolarità meramente formali; la violazione dell’art. 22, comma 6-bis, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno; l’erronea attribuzione di carattere perentorio ai termini per la sottoscrizione del contratto e la presentazione della domanda; nonché l’omessa considerazione della documentata attività lavorativa e della situazione sostanziale dello straniero.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando il provvedimento della Questura. Il Collegio ha ritenuto che gli artt. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, 35 e 36 d.P.R. n. 394/1999 e 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 disciplinino una sequenza temporale stretta, ma non attribuiscano ai termini per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso carattere perentorio, né stabiliscano che il loro superamento comporti automaticamente il rigetto o l’inammissibilità della domanda. L’art. 5, comma 5, impone invece una valutazione aggiornata dei requisiti sostanziali e consente di considerare nuovi elementi sopravvenuti e irregolarità amministrative sanabili. Il principio secondo cui la tardività non è di per sé ostativa vale anche per il primo rilascio, non soltanto per rinnovo e conversione, purché sussistano i presupposti sostanziali del soggiorno e non emerga un uso strumentale del ritardo per eludere un diniego che sarebbe stato comunque dovuto. Inoltre, l’art. 22, comma 6-bis, consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno senza limitarlo all’ipotesi di sottoscrizione entro gli otto giorni. Poiché l’Amministrazione aveva contestato soltanto il decorso del termine e non la natura strumentale della domanda o l’assenza dei requisiti sostanziali, il diniego automatico è stato ritenuto illegittimo. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità delle questioni; il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    il permesso di soggiorno deve essere richiesto ... entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato

    Il termine disciplina le modalità temporali della richiesta, ma il suo superamento non comporta automaticamente l’inammissibilità o il rigetto, in assenza di un’espressa previsione in tal senso e dovendo essere verificati i requisiti sostanziali.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili

    La norma impone una valutazione aggiornata dei requisiti sostanziali e consente di valorizzare le sopravvenienze e di ritenere sanabili le irregolarità amministrative; il principio opera anche per il primo rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Il termine per la sottoscrizione del contratto di soggiorno non è perentorio, non essendo previsto che il suo mancato rispetto determini automaticamente il diniego del permesso.

  • art. 22, comma 6-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale

    Il nulla osta legittima l’attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto, senza che la disposizione subordini tale effetto alla sottoscrizione entro il termine di otto giorni.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    la validità del nullaosta è di sei mesi dalla data del rilascio

    La durata semestrale del nulla osta non rende automaticamente irricevibile o infondata la domanda tardiva, dovendo essere accertati i requisiti sostanziali e le eventuali sopravvenienze.

  • art. 35, comma 1, d.P.R. n. 394/1999

    entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale ... sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro

    Il termine regolamentare organizza la procedura successiva all’ingresso, ma non è qualificato come perentorio né determina automaticamente il rigetto della domanda.

  • art. 36, comma 1, d.P.R. n. 394/1999

    lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno

    La richiesta del permesso è collegata alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma il ritardo non esclude in via automatica la valutazione della domanda.

Massime di principio

  • I termini previsti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per lavoro non sono perentori se la legge non collega espressamente al loro superamento l’inammissibilità o il rigetto della domanda.
  • Il principio per cui la tardiva presentazione della domanda non è di per sé ostativa al rilascio del titolo di soggiorno opera non soltanto per il rinnovo o la conversione di un titolo già rilasciato, ma anche per il primo rilascio, purché siano accertati i requisiti sostanziali per l’ingresso e il soggiorno.
  • In applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione deve valutare la situazione aggiornata dello straniero, considerando le sopravvenienze favorevoli e verificando se le irregolarità amministrative siano sanabili, senza fondare il diniego sulla sola tardività formale.
  • Il nulla osta al lavoro consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno; tale effetto non è subordinato alla sottoscrizione del contratto entro il termine di otto giorni dall’ingresso.
  • La tardività può assumere rilievo ostativo quando dimostri un uso strumentale della domanda diretto a eludere un diniego che sarebbe stato adottato anche in caso di presentazione tempestiva, ma non quando l’Amministrazione contesti soltanto il decorso del termine e non l’assenza dei requisiti sostanziali o la strumentalità della condotta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTermini del procedimentoLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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