Sentenza del 25/07/2018 n. 5254 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires Irpeg- Omessa dichiarazione dei redditi - Metodo induttivo - Ricostruzione ricavi - Percentuale di ricarico - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ricostruzione induttiva dei ricavi è stata ritenuta legittima. In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito anche sulla base di presunzioni e di una percentuale di ricarico, purché il criterio adottato sia ragionevole, prudente e coerente con i dati disponibili. L'avviso di accertamento è quindi risultato valido.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento induttivo emesso in seguito all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione ha ricostruito i ricavi della società applicando una percentuale di ricarico ai costi o agli acquisti, ritenuta prudente e idonea a rappresentare in modo realistico l'andamento dell'attività aziendale. La società contestava presumibilmente la ricostruzione dei ricavi e la validità dell'avviso.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento induttivo delle imposte sui redditi
L'omessa presentazione della dichiarazione legittima l'Amministrazione a ricostruire induttivamente il reddito e i ricavi del contribuente, anche mediante presunzioni e criteri estimativi.
Normativa IRES/IRPEG
Il reddito imponibile della società può essere determinato sulla base dei ricavi effettivamente ricostruiti dall'Amministrazione quando manca la dichiarazione fiscale.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione dei redditi espone il contribuente a un accertamento induttivo, nel quale l'Amministrazione può ricostruire ricavi e reddito utilizzando dati contabili, elementi presuntivi e parametri economici.
- Una percentuale di ricarico può essere utilizzata per stimare i ricavi, soprattutto nelle attività commerciali, se è determinata in modo prudente, motivato e coerente con il settore e con le caratteristiche dell'impresa.
- La ricostruzione induttiva non deve necessariamente basarsi sulla prova analitica di ogni singola operazione, ma il metodo deve condurre a una stima ragionevole e non arbitraria.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando che la percentuale di ricarico non è compatibile con la propria attività, con la particolare situazione economica dell'impresa o con i dati effettivamente disponibili.
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