Ordinanza n. 129/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, di reiezione della domanda cautelare proposta contro l’esclusione da una procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione dell’esclusione dalla procedura concorsuale. L’esclusione era fondata su un verbale di accertamento del possesso di marijuana. In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha rilevato che al procedimento di esclusione da una procedura concorsuale non si applica l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento previsto dall’art. 7 l. 241/1990. Ha inoltre considerato che il verbale di accertamento del possesso di marijuana, pur essendo atto fidefacente, è censurabile in sede giurisdizionale quando acquista portata lesiva, ossia quando viene posto a fondamento del provvedimento di esclusione; tuttavia, l’interessato non aveva impugnato tale verbale in alcuna sede. L’appellante sosteneva inoltre che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare il complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato, richiamando un precedente relativo a una diversa disciplina. Il Consiglio di Stato ha escluso la rilevanza di tale impostazione, poiché la procedura selettiva era successiva all’entrata in vigore del d.lgs. 95/2017, che ha modificato l’art. 6 d.lgs. 199/1995 prevedendo quale causa di esclusione dall’arruolamento anche l’uso o la detenzione non terapeutica di sostanze stupefacenti o psicotrope, persino se saltuari, occasionali o risalenti; analoga previsione era contenuta nel bando.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris poiché l’esclusione per possesso di sostanze stupefacenti, alla luce della disciplina applicabile e della clausola del bando, è automatica e costituisce esercizio di attività amministrativa vincolata. Non era quindi necessaria una valutazione discrezionale del complessivo profilo del candidato. Inoltre, il verbale posto a fondamento dell’esclusione non era stato autonomamente impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.
Non è applicabile al procedimento di esclusione da una procedura concorsuale secondo il richiamo giurisprudenziale effettuato dal Consiglio di Stato.
art. 6, comma 1, lett. i), d.lgs. 199/1995, come modificato dal d.lgs. 95/2017
Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti
La disposizione rende automatica e vincolata l’esclusione dalla procedura selettiva per possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico.
art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso
Riproduceva la causa di esclusione relativa all’uso o alla detenzione non terapeutica di sostanze stupefacenti o psicotrope.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alle norme europee richiamate, il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa e il bando stabiliscono che l’uso o la detenzione non terapeutica di sostanze stupefacenti costituisce causa di esclusione dall’arruolamento, l’esclusione è automatica e l’amministrazione esercita un potere vincolato, senza necessità di valutare il complessivo profilo personale del candidato.
- Il verbale di accertamento del possesso di sostanze stupefacenti, anche se atto fidefacente, può essere contestato in sede giurisdizionale quando viene utilizzato come fondamento del provvedimento lesivo; la mancata impugnazione del verbale rileva contro il candidato che intenda contestare l’esclusione basata su quell’accertamento.
- Al procedimento di esclusione da una procedura concorsuale non si applica l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento previsto dall’art. 7 l. 241/1990.
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