Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'esecuzione dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- di questa Sezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare che aveva imposto la prosecuzione del trattamento ABA per almeno 15 ore settimanali
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I genitori del minore hanno proposto istanza ex art. 59 c.p.a. per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza cautelare con la quale il TAR aveva ordinato all’A.S.L. di continuare a erogare il trattamento ABA per almeno 15 ore settimanali, con le modalità precedentemente assicurate, fino alla definizione del giudizio di merito. Hanno dedotto che il trattamento era stato erogato solo saltuariamente e per poche ore e che, successivamente, non era più stato prestato. L’A.S.L. ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza, sostenendo di avere ottemperato, e ha rappresentato che i genitori avrebbero ostacolato l’intervento terapeutico, anche mediante minacce rivolte a una terapista, determinando la rinuncia degli specialisti e l’impossibilità di operare presso il domicilio. Ha inoltre dedotto che il minore continuava a ricevere il parent training e le valutazioni bimestrali dello psicologo analista del comportamento. I ricorrenti hanno contestato tale ricostruzione. Il TAR ha precisato di non poter accertare condotte penalmente rilevanti, spettando tale compito all’autorità giudiziaria penale, e ha rilevato l’assenza di elementi sufficienti per ritenere provata una delle due contrapposte ricostruzioni. Ha tuttavia considerato pacifico, sulla base delle stesse ammissioni dell’A.S.L., che il trattamento ABA non fosse più erogato, con conseguente parziale inottemperanza all’ordinanza cautelare.
La decisione
L’istanza di esecuzione è stata accolta parzialmente. Il TAR ha accertato la mancata esecuzione, da parte dell’A.S.L., dell’ordine di assicurare il trattamento ABA per almeno 15 ore settimanali. Considerata la conflittualità tra la famiglia e gli specialisti incaricati e la mancanza di altri specialisti disponibili, ha ordinato all’A.S.L. di garantire il trattamento, fino alla pubblicazione della sentenza di merito, in modalità indiretta, mediante rimborso ai ricorrenti delle somme sostenute per un terapista ABA privato. Ha confermato invece l’erogazione diretta da parte dell’A.S.L. degli interventi di parent training e delle valutazioni bimestrali dello psicologo analista del comportamento. Il giudice ha precisato che eventuali condotte dei genitori non possono pregiudicare il minore né giustificare indefinitamente la mancata erogazione della terapia; tuttavia, per il futuro, i genitori devono collaborare secondo buona fede con l’A.S.L. e con gli specialisti, sicché non possono lamentare la mancata terapia nelle singole occasioni in cui siano stati loro stessi a impedirla. L’A.S.L. potrà segnalare alla Procura presso il Tribunale per i minorenni eventuali condotte specificamente pregiudizievoli per il minore, ove ravvisi l’astratta configurabilità delle ipotesi di cui agli artt. 330 e 333 c.c. È stata confermata l’udienza pubblica di merito del 24 marzo 2026 e le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
istanza ex art. 59 c.p.a.
Consente di chiedere al giudice amministrativo l’esecuzione delle misure cautelari adottate nel giudizio.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
principi di collaborazione e buona fede
Impone ai genitori, nei rapporti con l’A.S.L. e con i soggetti incaricati, doveri di collaborazione e buona fede nell’attuazione del trattamento disposto in sede cautelare.
art. 330 c.c.
>> eventuali specifiche condotte dei genitori pregiudizievoli per l’interesse del minore <<
Richiamato quale possibile fondamento di una segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni in presenza di condotte genitoriali pregiudizievoli.
art. 333 c.c.
>> eventuali specifiche condotte dei genitori pregiudizievoli per l’interesse del minore <<
Richiamato, insieme all’art. 330 c.c., per le eventuali iniziative della competente Procura minorile.
Massime di principio
- L’amministrazione destinataria di una misura cautelare deve dare integrale esecuzione al comando giudiziale secondo il contenuto concretamente stabilito; l’accertata cessazione dell’attività imposta integra parziale mancata esecuzione anche quando siano rimasti attivi interventi solo parzialmente coincidenti o accessori.
- Quando l’amministrazione non riesce a garantire direttamente una prestazione sanitaria imposta in sede cautelare per la conflittualità con gli operatori o per l’indisponibilità di specialisti, il giudice può prescrivere una modalità indiretta di adempimento mediante rimborso delle spese sostenute dall’utente presso un professionista privato, purché sia assicurata la continuità della prestazione fino alla decisione di merito.
- Le eventuali condotte ostative dei genitori non possono giustificare indefinitamente la mancata erogazione di una prestazione sanitaria dovuta al minore; l’amministrazione deve comunque predisporre una modalità alternativa idonea a tutelare l’interesse del minore.
- I doveri di collaborazione e buona fede gravanti sui genitori comportano che essi non possano imputare all’amministrazione la mancata prestazione nelle singole occasioni in cui, con proprie condotte puntuali, ne abbiano impedito l’erogazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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