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Ordinanza

Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del -OMISSIS-/ Cat.A/12.Imm./2023 del 6.6.2023, recante il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 103 del d.l. 34/2020;

Giustizia amministrativa202502047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 103 d.l. 34/2020, fondato su una segnalazione Schengen di inammissibilità effettuata dalla Svizzera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Questura di Salerno ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’art. 103 del d.l. 34/2020. Il diniego è motivato dalla presenza del ricorrente nel Sistema d’informazione Schengen, a seguito di segnalazione svizzera quale persona inammissibile nel territorio Schengen, ritenuta automaticamente ostativa al rilascio del titolo. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la questione centrale riguarda la compatibilità costituzionale ed europea dell’automatismo preclusivo attribuito alla segnalazione Schengen, senza una verifica concreta della pericolosità dell’interessato e degli ulteriori requisiti per l’accoglimento dell’istanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di diniego. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nell’emersione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 34/2020, già sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3759 del 5 maggio 2025, nella parte in cui la disposizione attribuisce alla segnalazione Schengen un automatismo ostativo, impedendo all’amministrazione di valutare in concreto la pericolosità dell’interessato e la sussistenza degli altri requisiti. La questione è stata prospettata in riferimento agli artt. 3, 11 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 25 della Convenzione Schengen e al regolamento (UE) 2018/1861. Il periculum in mora è stato ritenuto sussistente per la prospettata causazione di un danno grave e irreparabile. La trattazione del merito è stata fissata per il 28 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    La disposizione è oggetto della questione di legittimità costituzionale nella parte in cui attribuirebbe carattere automaticamente ostativo alla segnalazione Schengen rispetto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno, impedendo una verifica concreta della pericolosità e degli altri requisiti.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale richiamato nella questione di legittimità costituzionale sull’automatismo ostativo della segnalazione Schengen.

  • art. 11 Cost.

    Parametro costituzionale richiamato in relazione alla compatibilità dell’automatismo con il quadro europeo e internazionale.

  • art. 117 Cost.

    Parametro costituzionale richiamato in relazione all’art. 25 della Convenzione Schengen e al regolamento (UE) 2018/1861.

  • art. 25 Convenzione Schengen

    Parametro convenzionale rispetto al quale è stata prospettata la questione di compatibilità della disciplina nazionale sull’effetto ostativo della segnalazione.

  • regolamento (UE) 2018/1861

    Fonte europea richiamata quale parametro interposto ai sensi dell’art. 117 Cost. per valutare la legittimità dell’automatismo ostativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il diniego di un titolo di soggiorno previsto dalla disciplina di regolarizzazione si fonda su una segnalazione Schengen, la legittimità dell’automatica efficacia ostativa della segnalazione può essere oggetto di scrutinio costituzionale ed europeo, qualora essa impedisca all’amministrazione di valutare in concreto la pericolosità dell’interessato e la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
  • La pendenza di una questione di legittimità costituzionale concernente il fondamento dell’automatismo ostativo di una segnalazione Schengen può integrare il fumus boni iuris necessario per la sospensione cautelare del diniego di rilascio del titolo di soggiorno.
  • La sospensione cautelare del diniego è giustificata, sul piano del periculum in mora, quando l’immediata efficacia dell’atto possa determinare un danno grave e irreparabile nelle more della definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionalePrimato del diritto UE e disapplicazione

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