Sentenza del 13/12/2018 n. 32255 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di una ritenuta di Euro 1.059.921,45 applicata in Italia nel 2004 sui dividendi distribuiti dalla partecipata italiana C.D.C. Point S.p.A. Sosteneva di possedere i requisiti previsti dall'art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dalla direttiva 90/435/CEE, poiché la società madre era residente in Lussemburgo, soggetta all'imposta sui redditi, titolare di una partecipazione qualificata detenuta per il periodo richiesto e beneficiaria del regime madre-figlia. Contestava inoltre la motivazione della CTR sull'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio e deduceva la violazione dei principi europei di libera circolazione dei capitali, ritenendo discriminatoria la ritenuta italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, poiché il vizio denunciato riguardava una motivazione in diritto e non poteva essere fatto valere ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha invece ritenuto infondato il secondo motivo: l'art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 mira a evitare la doppia imposizione e non consente di cumulare il rimborso della ritenuta italiana con l'esenzione già fruita in Lussemburgo sui medesimi dividendi. La mera soggezione della società all'imposta lussemburghese non era sufficiente, poiché l'esenzione dei dividendi impediva comunque una doppia imposizione. La Corte ha inoltre escluso, per l'anno d'imposta 2003, una violazione del principio di libera circolazione dei capitali, poiché l'esenzione fino al 95% dei dividendi distribuiti a società residenti è stata introdotta in Italia solo dal 1° gennaio 2004. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituita l'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27-bis
La disposizione attua la direttiva 90/435/CEE e disciplina l'esenzione o il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da una società italiana a una società madre residente in altro Stato membro.
Il beneficio è finalizzato a evitare la doppia imposizione economica dei dividendi e non può essere utilizzato per ottenere l'assenza totale di imposizione quando i dividendi sono già esenti nel Paese di residenza della società madre.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27-ter
È richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina delle ritenute sui dividendi, ma la Corte fonda principalmente il rigetto sull'inapplicabilità dell'art. 27-bis in presenza dell'esenzione lussemburghese.
Direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990, art. 5, comma 1
La direttiva prevede l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre di altro Stato membro.
La disciplina madre-figlia non è stata interpretata come fonte di un diritto a una doppia agevolazione, ossia esenzione nel Paese della società madre e rimborso della ritenuta nello Stato della società figlia.
Legge lussemburghese, art. 166 LIR
La norma aveva consentito alla società lussemburghese di beneficiare dell'esenzione sui dividendi percepiti. Tale esenzione è stata ritenuta decisiva per escludere il rimborso della ritenuta italiana.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione previsto da questa disposizione riguarda il giudizio di fatto su un fatto decisivo e controverso; non è lo strumento corretto per contestare una motivazione insufficiente su una questione esclusivamente giuridica.
Art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Gli eventuali vizi riguardanti soltanto la motivazione in diritto possono comportare, in determinati casi, la correzione della motivazione e non necessariamente la cassazione della sentenza.
Trattato CE, art. 56, n. 1
La disposizione tutela la libera circolazione dei capitali. La Corte ha ritenuto che, per i dividendi del 2003, non vi fosse un trattamento meno favorevole per le società non residenti rispetto alle residenti, poiché il regime italiano di esenzione fino al 95% per le società residenti decorreva solo dal 1° gennaio 2004.
Corte di Giustizia UE, sentenza 19 novembre 2009, causa C-540/07
La sentenza ha censurato il regime italiano che assoggettava i dividendi distribuiti a società estere a un trattamento più oneroso rispetto a quello applicato alle società residenti. La Cassazione ha però ritenuto tale principio non decisivo nel caso concreto, in ragione dell'anno d'imposta 2003.
Massime di principio
- Il regime madre-figlia mira a eliminare la doppia imposizione, non a garantire l'esenzione assoluta dei dividendi in tutti gli Stati coinvolti. Se i dividendi sono già esenti nello Stato di residenza della società madre, il rimborso della ritenuta nello Stato della società figlia può essere negato.
- La soggezione astratta della società estera a un'imposta sul reddito non basta per ottenere il beneficio: occorre valutare concretamente il trattamento fiscale dei dividendi nello Stato di residenza.
- Per ottenere un rimborso fiscale occorre dimostrare non solo i requisiti formali della partecipazione e della residenza, ma anche che il rimborso sia coerente con la finalità antielusiva e antindoppia imposizione della normativa.
- Le questioni relative alla corretta applicazione della legge devono essere dedotte come violazioni di legge e non come vizi di motivazione su fatti decisivi.
- La valutazione della compatibilità di una ritenuta con il diritto dell'Unione deve essere effettuata considerando la disciplina vigente nell'anno d'imposta interessato; modifiche normative successive non possono essere applicate automaticamente a periodi precedenti.
- Un trattamento fiscale più oneroso per società non residenti può essere incompatibile con la libera circolazione dei capitali, ma la verifica deve essere concreta e comparativa rispetto al regime applicabile alle società residenti nello stesso periodo.
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