Sentenza del 18/01/2021 n. 417 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
cartella di pagamento - impugnazione - tardività della notificazione - legittimazione passiva dell'ente titolare del credito tributario- onere del concessionario di chiamare in giudizio quest'ultimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della cartella di pagamento per tardività della notificazione; questione se la tardività costituisca vizio che legittima esclusivamente il concessionario a resistere o se la legittimazione passiva spetti all'ente titolare del credito tributario; implica altresì l'onere del concessionario di chiamare in giudizio l'ente se destinatario dell'impugnazione
La decisione
la Corte ha ritenuto che la tardività della notificazione non è un vizio proprio tale da attribuire esclusiva legittimazione passiva al concessionario. La legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario; il concessionario, se parte nella controversia, ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente se non vuole rispondere dell'esito della lite. Il giudice non è tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario
Norme richiamate
Cassazione, sentenza n. 10019/2018
la giurisprudenza chiarisce che la tardività della notificazione della cartella non sposta la legittimazione passiva sul concessionario; compete all'ente titolare del credito essere parte processuale e il concessionario deve attivarsi per chiamarlo in giudizio
Massime di principio
- La tardività della notificazione della cartella non rimuove la legittimazione passiva dell'ente creditore: l'azione deve essere diretta nei confronti dell'ente titolare del tributo o quest'ultimo deve essere chiamato in causa dal concessionario.
- Se il concessionario è chiamato in giudizio e non chiama l'ente titolare del credito, rischia di essere condannato o di subire gli effetti della decisione senza che il giudice integri d'ufficio il contraddittorio.
- Non configurandosi un litisconsorzio necessario, la partecipazione dell'ente creditore non può essere disposta d'ufficio dal giudice; spetta alle parti promuovere la regolare costituzione del contraddittorio.
- In termini pratici, il contribuente dovrebbe verificare e, se possibile, rivolgere l'impugnazione anche nei confronti dell'ente titolare del credito o, se agisce solo contro il concessionario, considerare che la mancata chiamata in causa dell'ente agevola l'esito favorevole del ricorrente.
- Il concessionario deve tempestivamente esercitare l'azione di chiamata in giudizio dell'ente titolare del credito per trasferire su quest'ultimo l'onere della difesa e degli eventuali esiti negativi della controversia.
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