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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04690/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto non era consentito in sede di legittimità in quanto formulato in modo generico e non specifico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 7 luglio 2025. L'unico motivo deduceva l'insufficienza e l'illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice estensore non si sarebbe adeguatamente soffermato sui motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non specifica: si trattava di deduzioni generiche, prive delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto idonei a sostenerle.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi, poiché le doglianze erano generiche e non sorrette da ragioni di diritto e dati di fatto sufficienti.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nei suoi contenuti essenziali: non è sufficiente lamentare in modo assertivo l'insufficienza o l'illogicità della motivazione senza indicare con precisione i passaggi censurati e le ragioni di diritto e di fatto della critica.
  • Le censure che si risolvono in deduzioni generiche o meramente assertive sono inammissibili, perché non consentono alla Corte di cassazione un controllo effettivo sulla tenuta logica e giuridica della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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