Sentenza n. 1780/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del 21 agosto 2025 con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 21 agosto 2025 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il ricorso è stato notificato il 27 ottobre 2025 e depositato il 27 novembre 2025. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la tardività del deposito, poiché effettuato il trentunesimo giorno dalla notificazione, oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha definito la causa con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dopo aver dato avviso alle parti della possibile definizione immediata e della rilevazione d’ufficio della causa di rito. Ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardivo deposito: ai sensi dell’art. 45, comma 1, c.p.a., il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione, mentre il deposito effettuato il trentunesimo giorno è tardivo. La dichiarazione di irricevibilità è stata adottata d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Non è stato esaminato il merito della revoca del nulla osta né la domanda cautelare. Le spese sono state compensate, poiché l’irricevibilità è stata rilevata d’ufficio dal Tribunale.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario
Il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso è perentorio; il deposito effettuato il trentunesimo giorno è tardivo.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito
L’irricevibilità per tardività della notificazione o del deposito deve essere dichiarata anche d’ufficio dal giudice.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale base dell’avviso alle parti circa la possibile rilevazione d’ufficio della causa di definizione in rito.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo soggetto a preventiva notificazione deve essere depositato entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal perfezionamento dell’ultima notificazione anche nei confronti del destinatario; il deposito effettuato il trentunesimo giorno determina l’irricevibilità del ricorso.
- La tardività del deposito del ricorso e la conseguente irricevibilità devono essere rilevate e dichiarate d’ufficio dal giudice amministrativo, senza necessità di una specifica eccezione dell’amministrazione resistente.
- Quando la causa di irricevibilità emerge nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, il giudice può definire il giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., purché abbia previamente avvisato le parti della possibile definizione immediata e della questione rilevata d’ufficio.
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