Sentenza n. 1590/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, che aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il diniego ministeriale adottato dopo il preavviso di rigetto. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la guida senza patente costituiva, al momento della decisione, un illecito amministrativo già sanzionato e che il deferimento per falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso era rimasto allo stadio di mera notizia di reato, senza instaurazione di un processo penale; tali elementi, pertanto, non sarebbero stati idonei a giustificare il diniego. Ha inoltre lamentato che il Ministero non avrebbe valutato la complessiva condotta tenuta durante la permanenza in Italia, né il suo inserimento economico e sociale. Il diniego era fondato sul deferimento per la guida senza aver conseguito la patente e per i reati di falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso, ritenuti indici di inaffidabilità e di mancata coincidenza tra l'interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione dello status civitatis.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori per spese di lite. Ha ritenuto che la cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, non costituisca un diritto automatico una volta maturato il requisito della residenza decennale, ma sia oggetto di un'ampia valutazione discrezionale di alta amministrazione, relativa all'integrazione del richiedente, alla sua affidabilità e alla capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e riguarda il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Nel caso concreto, il riferimento alla guida senza patente è stato ritenuto sufficiente anche se il fatto era stato successivamente depenalizzato, poiché il Ministero aveva valutato il disvalore storico della condotta, non soltanto la sua qualificazione penale, ravvisandovi una violazione significativa delle regole poste a tutela della sicurezza della circolazione e della civile convivenza. Anche il deferimento per falsità materiale e uso di atto falso, pur non seguito da condanna o processo penale, poteva essere considerato sul piano amministrativo quale indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione, essendo autonome la valutazione amministrativa del fatto e l'accertamento della responsabilità penale. Il giudice ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione, tenuto conto della natura degli elementi disponibili e dello stadio meramente iniziale del procedimento penale, nonché ragionevole e proporzionata la prognosi negativa dell'Amministrazione. La residenza ultradecennale e l'inserimento economico-sociale sono stati considerati meri presupposti ordinari della domanda, non sufficienti a superare gli elementi negativi valorizzati nel diniego.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce un presupposto per la presentazione della domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione richiede una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione del preavviso di rigetto è stata effettuata prima dell'adozione del diniego; il ricorrente aveva presentato osservazioni, ma il giudice non ha ravvisato vizi nel successivo esercizio del potere.
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La condotta di guida senza aver conseguito la patente, pur depenalizzata dal d.lgs. n. 8/2016, può essere valutata dall'Amministrazione come fatto storico indicativo di inosservanza delle regole fondamentali di sicurezza e civile convivenza.
artt. 482 e 489 c.p.
Il deferimento per falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso può essere valutato in sede amministrativa, anche in assenza di condanna o di instaurazione del processo penale, quale elemento indiziario di inaffidabilità nel procedimento di naturalizzazione.
d.lgs. 8/2016
La depenalizzazione della guida senza patente non impedisce di considerare la condotta come fatto storico rilevante nella valutazione discrezionale dell'affidabilità del richiedente la cittadinanza.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale abilita alla domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla concessione.
- Nel procedimento di naturalizzazione l'Amministrazione può valutare, in chiave prognostica, la complessiva condotta del richiedente e ogni elemento idoneo a incidere sull'affidabilità, sull'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e sulle prospettive di stabile integrazione nella comunità nazionale.
- La depenalizzazione di una condotta non impedisce che il fatto storico sia valorizzato in sede amministrativa, quando il suo disvalore concreto sia ritenuto indicativo dell'inosservanza di regole fondamentali di sicurezza e civile convivenza.
- Le risultanze di un procedimento penale non ancora definito, comprese una denuncia o una mera notizia di reato, possono essere considerate ai fini del diniego della cittadinanza, purché l'Amministrazione le utilizzi quali elementi indiziari della valutazione prognostica e fornisca una motivazione adeguata allo stadio del procedimento, alla natura dei fatti e alla loro attualità.
- Il diniego di cittadinanza fondato su una valutazione discrezionale è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per carenza o insufficienza del supporto istruttorio, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza o sproporzione manifesta; è escluso il sindacato sostitutivo sul merito della prognosi amministrativa.
- La residenza ultradecennale e l'inserimento economico-sociale ordinario costituiscono presupposti della domanda di naturalizzazione, ma non sono di per sé sufficienti a imporre la concessione della cittadinanza quando emergano elementi concreti ritenuti incompatibili con un giudizio positivo di affidabilità.
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