Ordinanza n. 3459/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Ministero della Cultura del 23 febbraio 2026, pubblicato in G.U.R.I. del 21 marzo 2026, "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi";
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che determina il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, nella parte in cui assoggetta al compenso per copia privata le memorie in cloud o lo spazio di memorizzazione in cloud
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto del Ministero della Cultura del 23 febbraio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento, mediante il combinato disposto degli artt. 1, commi 2 e 3, relativo alle definizioni, e 2, comma 1, lett. q), dell'Allegato tecnico, ha incluso tra i supporti assoggettati al compenso per copia privata previsto dall'art. 71-septies della legge n. 633/1941 le memorie in cloud o gli spazi di memorizzazione in cloud. L'ordinanza non espone analiticamente i molteplici motivi di ricorso, rilevando tuttavia che essi presentano un elevato livello di tecnicismo e complessità e richiedono un approfondimento nella sede di merito. In sede cautelare, la ricorrente ha rappresentato il rischio derivante dalle scadenze per il pagamento dei compensi, nonché la necessità di effettuare nell'immediatezza adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda cautelare, senza anticipare la valutazione sulle molteplici questioni di legittimità dedotte. La sospensione è stata disposta sulla base essenzialmente del periculum in mora: era già decorso il termine del 15 giugno 2026 per il pagamento degli importi relativi al primo trimestre e si avvicinavano le ulteriori scadenze del 15 settembre e 15 dicembre 2026. Considerate le difficoltà di adempimento e la necessità di adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali, il Collegio ha bilanciato gli interessi contrapposti disponendo il congelamento delle scadenze nelle more del giudizio. La sospensione è solo parziale e riguarda le previsioni del decreto relative all'assoggettamento delle memorie o dello spazio di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata. È stata fissata l'udienza pubblica del 17 novembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha applicato per valutare la domanda di sospensione dell'efficacia del decreto impugnato.
art. 71-septies l. 633/1941
Prevede il compenso per copia privata, applicato dal decreto impugnato alle memorie in cloud o agli spazi di memorizzazione in cloud.
art. 1, commi 2 e 3, dell'Allegato tecnico al D.M. 23 febbraio 2026
In combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lett. q), individua le definizioni rilevanti per l'assoggettamento delle memorie in cloud o degli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata.
art. 2, comma 1, lett. q), dell'Allegato tecnico al D.M. 23 febbraio 2026
In combinato disposto con l'art. 1, commi 2 e 3, assoggetta le memorie in cloud o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata; la sua efficacia è stata sospesa nei limiti indicati dall'ordinanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni di legittimità presentano elevato tecnicismo e complessità e richiedono un approfondimento incompatibile con la fase interinale, il giudice può sospendere provvisoriamente l'efficacia dell'atto sulla base prevalente del periculum in mora, rinviando ogni valutazione definitiva alla fase di merito.
- Il periculum in mora può ritenersi sussistente quando l'immediata efficacia dell'atto impone al destinatario pagamenti con scadenze ravvicinate e onerosi adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali difficilmente realizzabili nell'immediatezza.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi può giustificare il congelamento delle scadenze di pagamento limitatamente alla parte dell'atto oggetto di contestazione, senza estendere la sospensione alle restanti disposizioni del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 357/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 358/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 359/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 360/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 97/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 98/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →