Ordinanza n. 400/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza n. 91/2022, pubblicata il 20 gennaio 2022, emessa dal Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro. Istanza di correzione errore materiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, anziché condannare l’amministrazione all’esecuzione della parte residua del titolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’istante ha chiesto la correzione dell’errore materiale della sentenza del TAR n. 1579/2025, sostenendo che la pronuncia avesse erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere invece di disporre la condanna del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro n. 91/2022, nella parte rimasta insoluta. Il giudice ha esaminato i limiti della procedura di correzione dell’errore materiale, deducendo che essa è ammessa soltanto per eliminare una disarmonia tra la formulazione formale della decisione e il suo effettivo contenuto, quando l’errore non incida sul percorso argomentativo e sulle statuizioni adottate. Secondo il TAR, la richiesta avrebbe invece comportato la sostituzione o modificazione essenziale della decisione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di correzione dell’errore materiale, ritenendo che la rettifica richiesta non fosse meramente materiale ma incidesse sostanzialmente sul contenuto decisorio della sentenza, poiché avrebbe sostituito la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con una condanna dell’amministrazione all’esecuzione del titolo nella parte insoluta. Il giudice ha precisato che, in tale ipotesi, la correzione materiale è preclusa e l’unico rimedio è quello impugnatorio. Spese compensate, con statuizione "nulla per le spese".
Massime di principio
- La correzione dell’errore materiale è un rimedio eccezionale, utilizzabile esclusivamente per eliminare una disarmonia tra l’espressione formale della decisione e il suo reale contenuto, senza alterare il percorso argomentativo né le statuizioni adottate.
- Non è ammissibile mediante correzione dell’errore materiale una richiesta che comporti la sostituzione o la modificazione essenziale della decisione giudiziale; quando la rettifica incide sul contenuto decisorio, deve essere proposta l’impugnazione prevista dall’ordinamento.
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