Cassazione Penale, Sentenza n. 32917/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per plurime carenze motivazionali della sentenza impugnata e ha annullato la pronunzia della Corte d'Appello con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello di Napoli per nuovo esame. Non vi è stata assoluzione in favore del ricorrente; la sentenza di merito è stata cassata per carenze argomentative e il giudizio dovrà essere riesaminato integralmente.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 07/07/2022 che aveva riformato la precedente assoluzione e confermato la responsabilità di Cammarota per i reati di incendio doloso (art. 423 c.p.) e reati connessi (art. 434 c.p.), rideterminando la pena a 5 anni e 4 mesi e confermando le condanne civili. Il ricorrente ha censurato plurime lacune motivazionali e vizi nel ragionamento indiziario: mancata considerazione dell'intercettazione (conversazione n.1040) che dimostrerebbe la presenza non programmata in servizio il 4/3/2013; valutazioni contraddittorie sul funzionamento e possibile disattivazione degli sistemi di allarme antintrusione/antincendio; inadeguata verifica dei tempi e della fattibilità dell'azione criminosa; inaffidabilità delle deposizioni dei colleghi-vigilanti per interessi soggettivi; lettura non equanime delle intercettazioni (anche la frase della compagna attributa ta a carico); insufficiente approfondimento delle piste esterne (camorra) e del movente; omissione di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; contestazione di utilizzabilità di dichiarazioni rese senza garanzie (art. 63 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 423 cod. pen.
Norma relativa all'incendio doloso; indicata come reato contestato all'imputato insieme ad altri reati connessi.
art. 434 cod. pen.
Norma richiamata tra i reati per i quali l'imputato è stato condannato in primo grado e confermata in appello; applicazione rimessa al giudizio di merito.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per il ragionamento indiziario: un fatto non può essere provato da indizi se questi non sono "gravi, precisi e concordanti"; la Corte ha valutato che la decisione di appello non aveva adeguatamente motivato il rispetto di questi criteri.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle omissioni motivazionali ritenute decisive per la cassazione (mancata risposta a specifiche doglianze dell'appellante).
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: contestato il mancato riconoscimento da parte del giudice di merito nonostante elementi favorevoli (assenza di precedenti, comportamento collaborativo).
art. 133 cod. pen.
Dispositivo che disciplina la determinazione della pena in presenza di circostanze attenuanti; richiamato in relazione alla critica sul mancato utilizzo delle attenuanti generiche.
art. 63 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la presunta inutilizzabilità di dichiarazioni rese senza garanzie; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione già esaminata in precedenza e non fondata come motivo di annullamento.
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Citato nei principi sul limite del vincolo del giudice del rinvio rispetto alle valutazioni di fatto della Corte di Cassazione; il giudice del rinvio può e deve riconsiderare i fatti nei suoi poteri di merito.
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio per vizi di motivazione la Corte d'Appello che riesamina il processo ha l'obbligo di un riesame integrale e di rispondere puntualmente a tutte le doglianze rilevanti: omissioni motivazionali gravi possono determinare nuova cassazione.
- Il ragionamento indiziario deve rispettare il parametro dell'art. 192, comma 2 c.p.p.: ogni indizio deve essere grave, preciso e concordante; singoli indizi labili o contraddittori non possono essere semplicemente sommati per fondare una condanna.
- Il giudice deve valutare equamente le intercettazioni e gli elementi a favore e contro l'imputato: ignorare o non motivatamente confutare captazioni favorevoli al difensore costituisce vizio motivazionale.
- La coerenza del movente e la fattibilità tecnica (tempi, modalità, accessi, funzionamento impianti) sono elementi centrali nel costruire o nel demolire una ricostruzione indiziaria; incongruenze su questi punti possono compromettere l'intero impianto accusatorio.
- La credibilità di testi con possibile interesse soggettivo (es. colleghi vigilanti) va esaminata criticamente: il possibile conflitto d'interesse o il vantaggio disciplinare devono essere valutati e motivati.
- Se la difesa solleva specifiche prove o intercettazioni a discarico, il giudice di merito deve darne conto esaminandone la rilevanza; il mancato esame è spesso causa di annullamento.
- Quando la Corte di Cassazione formula indicazioni sul vizio motivazionale, il giudice del rinvio non è vincolato alle sue valutazioni di fatto ma deve rispettare i principi di diritto indicati e svolgere autonomo ed esaustivo esame di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivato: l'assenza di una spiegazione puntuale sulla valutazione degli elementi favorevoli è motivo valido di censura.
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