Sentenza n. 7286/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura, 1) dell’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02 in riferimento alla sessione del 23.10.2025 ore 08.00, per quanto di interesse ed esposto in narrativa; 2) della graduatoria dei vincitori del concorso – codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, sebbene non conosciuta poiché non pubblicata, nelle parti di interesse; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l’esito della prova scritta svolta il 23.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b) l’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; d)i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; l) l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti prova scritta del profilo Assistenti codice 02”, limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 04.08.2025, ove necessario; n) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; o) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; p) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarato idonea e ammessa al successivo step procedurale, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di aggiornamento del 7 gennaio 2026, graduatoria del concorso codice 02 e ulteriori atti della procedura, nella parte in cui non è stato attribuito alla ricorrente un punto per il quesito sul sinonimo di "indulgenza"
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso per il profilo di assistente, contestava la mancata attribuzione di un punto relativo al quesito "Indicare un sinonimo di indulgenza", per il quale erano state individuate due risposte corrette: "tolleranza", originariamente prevista, e "clemenza", successivamente riconosciuta dalla Commissione. Sosteneva che la presenza di due risposte corrette avesse determinato un'oggettiva incertezza interpretativa, incidendo sulle strategie dei candidati, e chiedeva il riesame e l'incremento del proprio punteggio, con conseguente ammissione alla fase successiva. La ricorrente non aveva però fornito alcuna risposta al quesito. Le amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia e la tardività del ricorso, deducendone comunque l'infondatezza.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia, ritenendo che con tale amministrazione sarebbero stati instaurati i rapporti di lavoro dei vincitori e che, pertanto, essa facesse proprie le risultanze del concorso. Nel merito, ha qualificato la scelta di esercitare l'autotutela come espressione di discrezionalità amministrativa, non coercibile. Ha ritenuto legittima la decisione della Commissione di estendere a tutti i candidati l'attribuzione di un punto per la risposta ulteriore "clemenza", così da garantire la par condicio tra coloro che avevano fornito una delle due risposte corrette. La ricorrente, non avendo risposto al quesito, si trovava in una situazione diversa e non aveva titolo al punto; attribuirglielo avrebbe violato la par condicio. L'amministrazione avrebbe eventualmente potuto sterilizzare il quesito e riparametrare il punteggio, ma anche applicando tale soluzione la ricorrente non avrebbe superato la prova: con 30 risposte corrette, 9 errate e una omessa, avrebbe conseguito 20,80 punti, comunque inferiori alla soglia di idoneità di 21. È stata quindi ritenuta insussistente anche la prova di resistenza. Il ricorso è stato definito con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e la ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre oneri di legge, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria
Il TAR ha definito la controversia con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti temporali, di contraddittorio e di istruttoria.
Massime di principio
- L’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e non può essere imposto dal candidato o dal privato, salvo i limiti derivanti dall’ordinamento e dagli eventuali giudicati vincolanti.
- Quando una commissione concorsuale riconosce, in autotutela, una seconda risposta come corretta per un quesito ambiguo, l’estensione del relativo punteggio deve rispettare la par condicio ed essere riconosciuta ai candidati che abbiano effettivamente fornito una delle risposte ritenute corrette; non spetta invece a chi abbia lasciato il quesito senza risposta.
- In presenza di un quesito con più risposte corrette, l’amministrazione può, ove lo ritenga opportuno, sterilizzare il quesito e riparametrare il punteggio sulle domande residue; tale soluzione non comporta necessariamente il riconoscimento del punteggio a chi non abbia risposto.
- La contestazione del punteggio concorsuale non può condurre all’accoglimento della domanda quando, anche applicando il criterio di ricalcolo più favorevole prospettato, il candidato non raggiungerebbe comunque la soglia minima di idoneità: in tal caso difetta la prova di resistenza.
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