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Ordinanza

Ordinanza n. 268/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: -del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- emanato in data 7 novembre 2025 e notificato in pari data con cui la Prefettura di Sondrio ha disposto che “è fatto divieto al sig. -OMISSIS- […] di detenere armi, munizioni e prodotti esplodenti […] entro il termine di 150 giorni dalla data di notifica del presente atto, il sig. -OMISSIS- può cedere a terzi, non conviventi con lo stesso, dandone comunicazione a quest’Ufficio nello stesso termine, le armi a suo tempo regolarmente denunciate. In caso di mancata cessione, è disposta la confisca delle armi detenute ai sensi dell’art. 6 co. 5 della L. 22 maggio 1975 n. 152”; di ogni atto connesso, presupposto, e conseguenziale; nonché per la condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica e/o per equivalente economico.

Giustizia amministrativa202600476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni e prodotti esplodenti, con previsione della cessione a terzi non conviventi e della confisca in caso di mancata cessione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 7 novembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. La contestazione riguardava il divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS e la conseguente previsione del ritiro e della confisca delle armi in caso di mancata cessione a terzi non conviventi entro 150 giorni. Dal testo emergono censure riferite alla legittimità del giudizio prefettizio di inaffidabilità, fondato su elementi personali non recenti e, secondo quanto considerato dal giudice, non necessariamente correlati a condanne penali o a precedenti specificamente attinenti all'uso delle armi.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto insussistente un evidente fumus boni iuris quanto al divieto di detenzione delle armi. Ha affermato che l'Autorità di pubblica sicurezza può negare o revocare i titoli in materia di armi anche in assenza di pregiudizi direttamente connessi al corretto uso delle armi, valorizzando fatti di reato, vicende personali e situazioni non penalmente rilevanti dalle quali emerga una non completa affidabilità, intesa anche come osservanza delle regole di buona condotta e di civile convivenza. Nel caso concreto, pur con riserva degli approfondimenti propri del merito, non è stata ritenuta irragionevole la valutazione prefettizia secondo cui gli elementi, sebbene non recenti, giustificavano il giudizio di inaffidabilità. Il TAR ha tuttavia accolto parzialmente la domanda cautelare per preservare la situazione fino alla decisione di merito, sospendendo il ritiro delle armi previsto in caso di mancata cessione entro il 7 aprile 2026. La trattazione del merito è stata fissata al 29 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    La disposizione costituisce la base del divieto di detenzione di armi; in sede cautelare il giudice non ha ravvisato un evidente fumus di illegittimità del divieto.

  • art. 43, ultimo comma, TULPS

    la licenza di portare armi può essere ricusata a chi non può provare la sua buona condotta

    La nozione di affidabilità rilevante in materia di armi comprende anche la buona condotta, l'osservanza delle regole di civile convivenza e, più in generale, il rispetto delle norme penali e di ordine pubblico.

  • art. 6, comma 5, l. 22 maggio 1975, n. 152

    È richiamata dal decreto impugnato quale base della confisca delle armi in caso di mancata cessione entro il termine assegnato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare sulla cui domanda il TAR si è pronunciato.

Massime di principio

  • In materia di detenzione e porto d'armi, il giudizio di affidabilità richiesto al titolare non riguarda soltanto il rischio di abuso materiale delle armi, ma comprende anche l'osservanza delle norme penali, dell'ordine pubblico e delle regole di civile convivenza.
  • L'Autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di non affidabilità su fatti di reato, vicende personali o situazioni non penalmente rilevanti e non direttamente attinenti all'uso delle armi, purché oggettivamente idonei a evidenziare una carenza di buona condotta.
  • La valutazione prefettizia in materia di affidabilità nell'uso delle armi è connotata da ampia discrezionalità e, in sede cautelare, non è irragionevole quando elementi personali anche non recenti siano ritenuti idonei a sostenere il giudizio di inaffidabilità.
  • Quando la misura accessoria del ritiro delle armi rischia di modificare irreversibilmente la situazione prima della decisione di merito, il giudice cautelare può sospenderne temporaneamente l'esecuzione pur mantenendo efficace, fino al merito, il divieto di detenzione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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