Regolamento (UE) 2024/3102
Regolamento delegato (UE) 2024/3102 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regolamento (CE) n. 138/2004 per sostituire i riferimenti alla NACE Rev. 2 con quelli alla nuova classificazione NACE, coerentemente con l’evoluzione introdotta dal regolamento delegato (UE) 2023/137. La modifica riguarda l’allegato I, in particolare le definizioni di unità di base e alcune note esplicative sulle attività agricole e connesse. L’applicazione è differita al 1o gennaio 2028 per consentire l’adeguamento dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati statistici.
Aggiornamento dei riferimenti alla classificazione NACE nel regolamento sui conti economici dell’agricoltura, per allinearli a NACE Rev. 2.1
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al regolamento (CE) n. 138/2004 relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità, incidendo sugli obblighi di trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) da parte degli Stati membri. L’intervento riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE utilizzati nell’allegato I del regolamento modificato, con effetti sulla descrizione delle unità di base e delle attività agricole rilevanti. Non introduce nuovi obblighi sostanziali immediati per i rispondenti, ma adegua la disciplina alla classificazione aggiornata NACE Rev. 2.1. Si applica dal 1o gennaio 2028 per la trasmissione dei dati per ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente.
Aggiornamento dei riferimenti NACE nel regolamento sui conti economici dell’agricoltura
Il regolamento delegato (UE) 2024/3102 modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 sui conti economici dell’agricoltura per sostituire i riferimenti alla NACE Rev. 2 con quelli coerenti con la classificazione aggiornata NACE Rev. 2.1. L’intervento si colloca nel contesto della revisione della classificazione statistica delle attività economiche, resa necessaria dall’evoluzione delle modalità di produzione e distribuzione legate a globalizzazione e digitalizzazione.
Contesto e finalità
Il considerando evidenzia che la NACE Rev. 2, in vigore dal 1o gennaio 2008, è stata aggiornata con il regolamento delegato (UE) 2023/137, che ha introdotto la NACE Rev. 2.1. Per consentire agli utenti di confrontare la versione precedente e quella aggiornata, è stata resa disponibile una tabella di concordanza con note esplicative. Poiché il regolamento (CE) n. 138/2004 contiene numerosi obblighi di trasmissione dei dati strutturati per sezioni, divisioni, gruppi o classi NACE, si è reso necessario riallineare tali riferimenti alla nuova classificazione.
Ambito della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004. In tutto l’allegato, il riferimento "NACE Rev. 2" è sostituito da "NACE", in modo da rendere il testo compatibile con la classificazione aggiornata. La portata dell’intervento è quindi tecnica e statistica, ma rilevante per gli operatori chiamati a fornire dati e per le autorità nazionali che li raccolgono e trasmettono a Eurostat.
Unità di base e classificazione delle attività
Nella sezione B, punto 1.10, viene riformulata la definizione di unità di attività economica a livello locale (UAE locale). La UAE locale è descritta come parte di una UAE corrispondente a un’unità locale; il testo chiarisce inoltre il collegamento con l’SCN 2008 e con la CITI. La UAE raggruppa le parti di un’unità istituzionale che concorrono all’esercizio di un’attività al livello di classe della NACE e deve poter essere descritta, nel sistema informativo dell’unità istituzionale, tramite dati almeno su produzione, consumi intermedi, redditi da lavoro dipendente, risultato di gestione, occupazione e investimenti fissi lordi.
Precisazioni sulle attività agricole
La sezione F, punto 1.56, è aggiornata per ribadire che la NACE è una versione più dettagliata della CITI, adattata alle specificità europee, e per indicare il collegamento con la CPA, basata sulla CPC. Nel punto 1.62 viene soppressa una nota, così come al punto 1.71.
Più rilevante per il settore agricolo è la modifica del punto 1.89, che chiarisce che la presa in pensione di bestiame rientra nei lavori agricoli per conto terzi in quanto parte della produzione di beni agricoli. Viceversa, l’allevamento e la cura di cavalli da sella privati non costituiscono produzione di beni, ma un servizio ai sensi del SEC 2010, e quindi restano fuori dalla nozione agricola qui considerata.
Caccia, cattura e attività connesse
Il punto 1.92 viene sostituito per precisare quali attività rientrano nel gruppo della caccia. Sono incluse la caccia e cattura commerciale di animali, la cattura di animali per usi alimentari, per pelliccia o pelle, per ricerca o per esibizione in giardini zoologici o come animali da compagnia, nonché la produzione di pelli da pellicceria o di pelli di rettili o uccelli derivanti da tali attività. Sono invece escluse la produzione di cuoio e pelli provenienti da macelli, la caccia a fini sportivi o ricreativi e l’allevamento di selvaggina, che va classificato nella classe 01.48 "Allevamento di altri animali".
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 1o gennaio 2028 per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) relativi a periodi di riferimento che inizino da quella data in poi. Tale differimento è giustificato dall’esigenza di consentire ai fornitori di dati di adattarsi ai nuovi obblighi normativi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento dei riferimenti alla classificazione NACE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 conformemente all’allegato del regolamento delegato. In tutto l’allegato, la dicitura "NACE Rev. 2" è sostituita da "NACE" per allineare il testo alla classificazione aggiornata NACE Rev. 2.1.
Aggiornamento della definizione di unità di attività economica a livello locale
Nella sezione B, punto 1.10 dell’allegato I, viene sostituita la definizione di UAE locale, chiarendo il collegamento con l’unità locale, con l’SCN 2008 e con la CITI. La definizione precisa che la UAE raggruppa le parti di un’unità istituzionale che concorrono all’esercizio di un’attività al livello di classe della NACE e che il sistema informativo deve poter indicare o calcolare almeno produzione, consumi intermedi, redditi da lavoro dipendente, risultato di gestione, occupazione e investimenti fissi lordi.
Allineamento delle osservazioni generali e delle note esplicative
Nella sezione F, punto 1.56, si precisa che la NACE è una versione più dettagliata della CITI, adattata alle specificità europee, e che è direttamente collegata alla CPA, basata sulla CPC. Sono inoltre soppressi alcuni rinvii nota: al punto 1.62, seconda frase, è soppressa la nota 10; al punto 1.71, prima frase, è soppressa la nota 12.
Precisazioni sulle attività agricole caratteristiche
Il punto 1.89 è sostituito per chiarire che l’allevamento di bestiame dietro compenso (presa in pensione di bestiame) rientra nei lavori agricoli per conto terzi, in quanto parte del processo di produzione di beni agricoli; è invece escluso l’allevamento e la cura dei cavalli da sella privati, qualificati come servizio ai sensi del SEC 2010.
Aggiornamento della descrizione delle attività di caccia e cattura
Il punto 1.92 è sostituito per elencare le attività comprese nel gruppo della caccia: caccia e cattura di animali su base commerciale; cattura di animali morti o vivi per uso alimentare, pelliccia o pelle, a scopo di ricerca, esibizione o come animali da compagnia; produzione di pelli da pellicceria o pelli di rettili o uccelli provenienti da caccia o cattura. Sono escluse la produzione di cuoio e pelli provenienti da macelli, la caccia a fini sportivi o ricreativi e l’allevamento di selvaggina, che deve essere classificato alla classe 01.48 "Allevamento di altri animali".
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, si applica solo dal 1o gennaio 2028 per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) per ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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