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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47214/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato previsto dall'art. 186 comma 7 Codice della Strada; il ricorrente lamentava che il giudice aveva indebitamente raddoppiato la durata della sospensione giustificandola con l'appartenenza del veicolo a terzi, mentre il raddoppio è previsto dalla legge per altra fattispecie (art. 186, comma 2, lettera C) e non per il comma 7.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il rinvio contenuto nell'art. 186, comma 7, al comma 2, lettera C, riguarda esclusivamente le pene e le modalità/procedure per la confisca del veicolo e non l'applicazione del raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Neppure si applicava il raddoppio previsto dall'art. 186-bis (comma 6) perché non ricorrevano le condizioni ivi indicate. Perciò è stata annullata, senza rinvio, la parte della sentenza impugnata relativa alla durata della sospensione della patente e la Corte ha rideterminato la durata della sospensione riducendola alla metà (da 12 mesi a 6 mesi) ai sensi dell'art. 620, lett. L, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; consente al giudice di omologare la pena richiesta dalle parti ma non di estendere o modificare le sanzioni accessorie oltre quanto previsto dalla legge.

  • art. 186, comma 7, Codice della Strada

    Prevede fattispecie aggravata richiamando talune disposizioni del comma 2 (tra cui aspetti penali e confisca), ma il rinvio non estende automaticamente le sanzioni amministrative accessorie come il raddoppio della sospensione della patente.

  • art. 186, comma 2, lettera C, Codice della Strada

    Disciplina specifiche ipotesi in cui è previsto il raddoppio di alcune sanzioni (compresa, per quella fattispecie, la sospensione), ma tale previsione non si applica alla diversa ipotesi di cui al comma 7 se non espressamente richiamata.

  • art. 186-bis, comma 6, Codice della Strada

    Prevede il raddoppio della sospensione della patente per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici solo se ricorrono le specifiche categorie o condizioni indicate; non applicabile nel caso di specie.

  • art. 620, lettera L, cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di legittimità il potere, in caso di annullamento limitato, di rideterminare la sanzione entro i limiti di legge senza rinvio, come è avvenuto nella riduzione da 12 a 6 mesi.

Massime di principio

  • Il giudice non può applicare il raddoppio di sanzioni amministrative accessorie se la norma lo prevede espressamente solo per una diversa fattispecie: i richiami normativi vanno interpretati secondo il contenuto testuale e la finalità (penale vs. accessoria).
  • Quando una disposizione rinvia ad altra disposizione, occorre verificare se il rinvio riguarda tutte le conseguenze (pene, misure accessorie, procedure) o solo alcuni profili espressamente indicati; non è lecito estendere automaticamente effetti non richiamati.
  • Il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. limita il giudice all'omologazione della pena concordata, ma non autorizza ad aggravare o modificare sanzioni accessorie oltre quanto previsto dalla legge.
  • Se il giudice di merito applica una sanzione in misura eccedente i casi previsti dalla legge, la cassazione può annullare la decisione limitatamente a quella statuizione e, se possibile, rideterminarne la misura nei limiti di legge ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • L'appartenenza del veicolo a terzi, di per sé, non giustifica l'applicazione di un raddoppio delle sanzioni se la norma non lo prevede espressamente per la fattispecie contestata.

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