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Sentenza

Sentenza n. 1284/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Dopo che il ricorrente, il 22 luglio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate, ferma la liquidazione già disposta nella fase cautelare.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato il 20 novembre 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego, contestando anzitutto la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 e l’irragionevolezza dell’azione amministrativa: secondo il ricorrente, l’assenza del parere previsto dalla disposizione non era di per sé ostativa alla conversione, poiché il parere non sarebbe vincolante e la Questura avrebbe dovuto valutare autonomamente i requisiti; il ritardo nel rilascio del parere non era inoltre imputabile all’interessato, che non poteva sostituirsi ai Servizi sociali incaricati. Con un secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, difetto d’istruttoria e motivazione generica e insufficiente, lamentando che non fosse stato considerato il percorso d’integrazione in Italia e che il deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza non lo smentisse. In giudizio l’Amministrazione ha prodotto il parere non favorevole, motivato dalla limitata frequenza di un corso di alfabetizzazione (35 ore nei nove mesi di permanenza in Italia durante la minore età).

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    In ragione di quanto rappresentato dal ricorrente va, pertanto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a..

    La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse a una decisione di merito determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio di non avere più interesse a una decisione di merito, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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