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Sentenza

Sentenza n. 360/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Forlì n. 206/2023, depositata e resa pubblica il 22.12.2023.

Giustizia amministrativa202501579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì n. 206/2023, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Forlì n. 206/2023, depositata il 22 dicembre 2023 e passata in giudicato, notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Ha dedotto la perdurante inerzia del Ministero nell'adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza, chiedendo inoltre la nomina di un commissario ad acta e una somma a titolo di penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inadempienza dell'Amministrazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Forlì entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia e su istanza di parte, un commissario ad acta nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, da insediarsi e provvedere entro i successivi novanta giorni. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo che la sentenza da eseguire avesse già previsto la corresponsione di interessi o rivalutazione e che tale previsione fosse equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in ragione della soccombenza parziale, per complessivi 800 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta; la richiesta di penalità di mora è stata esclusa perché la sentenza da eseguire prevedeva già interessi o rivalutazione ritenuti equi.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La previsione della sentenza del giudice ordinario relativa a interessi o rivalutazione è stata ritenuta misura equa anche ai fini della penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato, previamente notificata per la decorrenza del termine dilatorio previsto ai fini dell'esecuzione, la perdurante inerzia dell'Amministrazione giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di esecuzione delle statuizioni giudiziali, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione.
  • La penalità di mora può essere negata quando il titolo giudiziale da eseguire preveda già il pagamento di interessi o rivalutazione e tale previsione sia ritenuta equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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